DAL 3 AGOSTO RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI. LA GUIDA OPERATIVA

Dal 3 agosto 2026 entra in vigore una nuova disciplina per l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici oggetto di ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico. Le regole, introdotte dall’articolo 29 del D.Lgs. 5/2026, recepiscono la Direttiva europea RED III e modificano l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, ridefinendo percentuali minime, ambiti di applicazione e criteri di deroga.
Gli obblighi riguardano:
- edifici di nuova costruzione;
- ristrutturazioni di primo e secondo livello;
- sostituzioni di impianti termici per riscaldamento o climatizzazione.
La normativa si applica ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026, ossia 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto (4 febbraio 2026).
Percentuali minime di copertura da fonti rinnovabili
| Tipologia di intervento | Quota minima FER | Ambito di applicazione | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Nuova costruzione | 60 % | Produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione | Allegato III D.Lgs. 199/2021 |
| Ristrutturazione di primo livello | 40 % | Somma di ACS, climatizzazione invernale ed estiva | Art. 29 D.Lgs. 5/2026 |
| Ristrutturazione di secondo livello | 15 % | Climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa) | Art. 29 D.Lgs. 5/2026 |
| Sostituzione impianto termico | 15 % | Climatizzazione invernale ed estiva | Art. 29 D.Lgs. 5/2026 |
Le definizioni di ristrutturazione di primo e secondo livello sono contenute nell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025.
Deroghe e casi particolari
Il nuovo decreto amplia le possibilità di deroga:
- oltre all’impossibilità tecnica, il progettista può dichiarare la non convenienza economica dell’intervento nella relazione ex Legge 10;
- in tali casi si applicano requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.
Requisiti per le caldaie a biomassa
Il D.Lgs. 5/2026 introduce limiti più severi per chi sostituisce la caldaia con un generatore alimentato a biomassa:
- il generatore deve garantire emissioni di particolato primario ≤ 1 mg/m³;
- le imprese agricole e forestali in aree non metanizzate possono installare generatori a biomassa se la riduzione delle emissioni è almeno del 50 % rispetto ai valori del DM 186/2017 (classe 5 stelle);
- è obbligatoria la manutenzione biennale dell’impianto.
Implicazioni progettuali
Per i tecnici e i committenti, le nuove disposizioni comportano:
- aggiornamento delle relazioni energetiche e delle verifiche ex Legge 10;
- integrazione dei sistemi fotovoltaici, solari termici o pompe di calore nei progetti di ristrutturazione;
- valutazione economica e ambientale degli interventi;
- coordinamento tra normativa edilizia, urbanistica ed energetica.
Obiettivo della riforma
La revisione normativa mira a:
- aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore edilizio;
- ridurre consumi e emissioni;
- favorire l’autonomia energetica di famiglie e imprese;
- allineare l’Italia agli obiettivi europei di neutralità climatica.
