DAL 3 AGOSTO RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE CON OBBLIGO DI FONTI RINNOVABILI. LA GUIDA OPERATIVA

Dal 3 agosto 2026 entra in vigore una nuova disciplina per l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili (FER) negli edifici oggetto di ristrutturazione o sostituzione dell’impianto termico. Le regole, introdotte dall’articolo 29 del D.Lgs. 5/2026, recepiscono la Direttiva europea RED III e modificano l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021, ridefinendo percentuali minime, ambiti di applicazione e criteri di deroga.

Gli obblighi riguardano:

  • edifici di nuova costruzione;
  • ristrutturazioni di primo e secondo livello;
  • sostituzioni di impianti termici per riscaldamento o climatizzazione.

La normativa si applica ai titoli edilizi richiesti dal 3 agosto 2026, ossia 180 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto (4 febbraio 2026).

Percentuali minime di copertura da fonti rinnovabili

Tipologia di interventoQuota minima FERAmbito di applicazioneRiferimento normativo
Nuova costruzione60 %Produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazioneAllegato III D.Lgs. 199/2021
Ristrutturazione di primo livello40 %Somma di ACS, climatizzazione invernale ed estivaArt. 29 D.Lgs. 5/2026
Ristrutturazione di secondo livello15 %Climatizzazione invernale ed estiva (ACS esclusa)Art. 29 D.Lgs. 5/2026
Sostituzione impianto termico15 %Climatizzazione invernale ed estivaArt. 29 D.Lgs. 5/2026

Le definizioni di ristrutturazione di primo e secondo livello sono contenute nell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015, aggiornato dal DM 28 ottobre 2025.

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Deroghe e casi particolari

Il nuovo decreto amplia le possibilità di deroga:

  • oltre all’impossibilità tecnica, il progettista può dichiarare la non convenienza economica dell’intervento nella relazione ex Legge 10;
  • in tali casi si applicano requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.

Requisiti per le caldaie a biomassa

Il D.Lgs. 5/2026 introduce limiti più severi per chi sostituisce la caldaia con un generatore alimentato a biomassa:

  • il generatore deve garantire emissioni di particolato primario ≤ 1 mg/m³;
  • le imprese agricole e forestali in aree non metanizzate possono installare generatori a biomassa se la riduzione delle emissioni è almeno del 50 % rispetto ai valori del DM 186/2017 (classe 5 stelle);
  • è obbligatoria la manutenzione biennale dell’impianto.

Implicazioni progettuali

Per i tecnici e i committenti, le nuove disposizioni comportano:

  • aggiornamento delle relazioni energetiche e delle verifiche ex Legge 10;
  • integrazione dei sistemi fotovoltaici, solari termici o pompe di calore nei progetti di ristrutturazione;
  • valutazione economica e ambientale degli interventi;
  • coordinamento tra normativa edilizia, urbanistica ed energetica.

Obiettivo della riforma

La revisione normativa mira a:

  • aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore edilizio;
  • ridurre consumi e emissioni;
  • favorire l’autonomia energetica di famiglie e imprese;
  • allineare l’Italia agli obiettivi europei di neutralità climatica.