DAL 3 AGOSTO CAMBIA TUTTO: OBBLIGO DI RINNOVABILI IN PROGETTAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI EDIFICI

La disciplina italiana sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è oggi regolata dal Testo Unico sulle Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024) e dalle novità introdotte dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce la direttiva europea RED III. La riforma estende gli obblighi di integrazione energetica anche agli interventi di ristrutturazione edilizia, con piena efficacia dal 3 agosto 2026, segnando un passo decisivo verso un’edilizia più sostenibile e conforme agli obiettivi europei di decarbonizzazione.
Dal prossimo 3 agosto cambia il modo di progettare e ristrutturare gli edifici. L’obiettivo delle istituzioni comunitarie è favorire edifici più efficienti, capaci di ridurre consumi, emissioni e dipendenza dai combustibili fossili, aumentando al contempo l’autonomia energetica di famiglie e imprese.
Si tratta di una svolta normativa che incide direttamente su progettisti, imprese e proprietari, introducendo un modello edilizio più sostenibile e allineato alla strategia europea per la neutralità climatica.
Cosa prevede il nuovo obbligo
Il recepimento delle direttive europee in materia di energia e clima stabilisce che:
- ogni nuova costruzione dovrà integrare impianti alimentati da FER;
- gli interventi di ristrutturazione rilevante saranno soggetti agli stessi obblighi;
- anche le operazioni di demolizione e ricostruzione rientreranno nel perimetro della norma;
- le deroghe saranno limitate a casi di vincolo paesaggistico o comprovata impossibilità tecnica.
In altre parole, la presenza di impianti fotovoltaici, solare termico o pompe di calore non sarà più una scelta progettuale, ma un requisito essenziale per la conformità edilizia.
Le percentuali minime di copertura energetica
Le nuove regole fissano soglie precise di energia da FER:
- 60% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria;
- 50% del fabbisogno elettrico dell’edificio;
- 100% del fabbisogno energetico per gli edifici pubblici di nuova costruzione.
Questi valori potranno essere modulati in base alla zona climatica, ma rappresentano un innalzamento significativo rispetto alle previsioni del D.Lgs. 28/2011.
Impatti per progettisti e proprietari
L’entrata in vigore del nuovo sistema di obblighi comporta:
- aggiornamento delle relazioni energetiche ex Legge 10;
- verifica della compatibilità urbanistica degli impianti FER;
- necessità di integrare i sistemi rinnovabili nella progettazione architettonica;
- maggiore attenzione alla prestazione energetica globale dell’edificio;
- possibilità di accedere a incentivi e detrazioni per la copertura dei costi.
Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la non conformità dell’intervento e potrà impedire il rilascio dell’agibilità.
Una transizione verso edifici a emissioni zero
La misura si inserisce nel percorso europeo verso gli edifici a emissioni zero (ZEB), che entro il 2030 dovranno garantire elevati standard di efficienza e autosufficienza energetica. L’obbligo di FER rappresenta quindi un tassello fondamentale della strategia di decarbonizzazione del settore edilizio, responsabile di una quota significativa dei consumi energetici nazionali.
Conclusioni
Dal 3 agosto, progettare e ristrutturare un edificio significherà integrare obbligatoriamente le energie rinnovabili. La norma non introduce solo un adempimento tecnico, ma un vero cambio di paradigma: l’edificio diventa parte attiva del sistema energetico, contribuendo alla riduzione delle emissioni e alla sicurezza energetica del Paese.
