COMPENSI AUSILIARI DEL GIUDICE: LA RIDUZIONE NON DEVE SVILIRE L’OPERATO

In base alla sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una parte della disciplina sui compensi dei consulenti tecnici. In particolare, ha riconosciuto incostituzionale l’art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980 n. 319, che prevedeva compensi inferiori per le vacazioni successive alla prima, violando l’art. 3, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ordinario di Firenze ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, sostenendo che la normativa non garantisce un compenso adeguato agli ausiliari del Giudice. La Corte ha dichiarato illegittimo il sistema di calcolo dei compensi a tempo, trovandolo manifestamente irragionevole per lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive, già scarsamente remunerate.
La Corte ha ricostruito la legislazione sui compensi a tempo, partendo dai decreti reali del 1865 fino alla legge n. 319 del 1990 e al DPR 30 maggio 2002 n. 115. Ha evidenziato che la ragione della distinzione tra prima vacazione e successive non emerge dai lavori preparatori delle leggi.
L’ausiliario del magistrato ha un ruolo pubblicistico per effetto della designazione dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, la riduzione del compenso non deve svilire il valore dell’impegno del professionista. Nel corso degli anni, il sistema ha progressivamente ridotto gli onorari per periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, giustificando la decurtazione con la natura pubblica del processo e la necessità di ridurre i costi per la collettività.
La Corte ha censurato questa prassi, sottolineando la sproporzione tra gli onorari degli ausiliari del Giudice e i principi di equa remunerazione rispetto al costo della vita. Secondo la Consulta, il contenimento dei costi del processo non può andare a scapito della qualità delle prestazioni richieste ai periti e consulenti tecnici. Di conseguenza, ha dichiarato illegittima la previsione di legge censurata per violazione dell’art. 3, secondo comma, della Costituzione.
La Corte ha invitato il Governo a verificare, in sede di aggiornamento delle previsioni tabellari, la necessità di distinguere tra la prima ora e le successive, per evitare compensi irrisori in caso di mancato aggiornamento. Tale decisione indica la necessità di una revisione strutturale del sistema tariffario per garantire un’equa remunerazione e assicurare la qualità dell’amministrazione della giustizia.
La sentenza della Corte evidenzia come il sistema attuale penalizzi il diritto dei professionisti a un compenso dignitoso e rischi di compromettere l’efficacia del processo. È imprescindibile un intervento del Legislatore per una revisione organica degli onorari, valorizzando il contributo degli ausiliari del giudice. Pur riferendosi ai compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, i principi dichiarati dalla Corte hanno valore sistemico e promuovono il diritto a un compenso equo, come sancito dalla legge 21 aprile 2023 n. 49.