SUPERBONUS: I PREZZI DA APPLICARE, ASSEVERAZIONE E INVIO ENEA

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A quali prezzi bisogna fare riferimento riguardo le lavorazioni riconosciute dal Superbonus? L’Enea ha risposto che, i prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del c.d. DM requisiti Ecobonus. In tale punto del decreto è specificato che per l’asseverazione dei costi massimi ammessi al superbonus:

  1. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui e’ sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato puo’ riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
  2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) (punto precedente) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.In tali casi, il tecnico puo’ anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi e’ allegata all’asseverazione.

I prezzi di cui all’Allegato I del c.d. DM requisiti Ecobonus sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A del medesimo decreto, laddove l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, richieste ai fini del superbonus sono detraibili al 110%; tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile. Restano escluse quelle per lo studio della fattibilità, qualora non sia possibile eseguire il Superbonus.

Per accedere al superbonus 110%, laddove oggetto dei lavori siano quelli di efficienza energetica (c.d. SuperEcobonus), come ad esempio la realizzazione del cappotto termico o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, è necessario acquisire l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere, architetto, ecc.) munito di polizza assicurativa espressamente stipulata con una compagnia per la responsabilità civile ” con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata”.

L’asseverazione serve a certificare che i lavori realizzati sono conformi ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione a tali lavori. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa, dal tecnico stesso, in via telematica all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile).

L’invio dell’asseverazione all’ENEA è fatto tramite il sito dedicato www.detrazionifiscali.it

Per accedere alla piattaforma occorre eseguire il login. Come risulta dal portale stesso, i passi da seguire sono i seguenti:

  • registrarsi come asseveratore
  • accedere al sistema
  • compilare l’asseverazione
  • stampare, firmare e scansionare il documento generato
  • ricaricare il documento per protocollarlo
  • scaricare l’asseverazione protocollata.

Per completare l’asseverazione occorre caricare nel sistema i file PDF dei seguenti documenti:

  • Copia della polizza assicurativa
  • APE ante intervento
  • APE post intervento
  • Computo metrico dei lavori.

In una recente nota dell’ENEA è stato anche precisato che in ambito superbonus 110% l’asseverazione non può mai essere sostituita dalla dichiarazione dell’installatore/fornitore.

Si ricorda che sono agevolati gli interventi effettuati fino al 30 giugno 2022 ossia le spese sostenute fino a tale termine.

Il Superbonus può essere utilizzato per i lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati solo se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Chiarimenti sul Superbonus sono stati dati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°24/E e 30/E 2020.

Gli interventi devono essere effettuati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati)
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici in condominio (solo trainati).

In alternativa alla detrazione in dichiarazione, il contribuente può scegliere se optare:

  1. per lo “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi,
  2. oppure per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il credito d’imposta, sia esso legato allo sconto in fattura o alla cessione della detrazione, può essere oggetto di ulteriori cessioni.

L’asseverazione nel superbonus 110%

In base a quanto detto sopra, il contribuente può decidere di beneficiare del superbonus in dichiarazione dei redditi od optare per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura. Per lo sconto in fattura è sempre necessario il consenso del fornitore dei beni/servizi detraibili.

Detto cio, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto:

  • per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e
  • la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Come da circolare n°24/E 2020, una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020 (decreto asseverazioni).

Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori(collaudo).

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.

Per visionale i massimali di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’istallatore serve accedere all’allegato A del DECRETO 6 agosto 2020 

La Tabella di sintesi degli interventi nell’Allegato B

La Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE) nell’Allegato C

I Requisiti degli interventi di isolamento termico sono nell’Allegato E

La scheda informativa Allegato D