PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DA CANTINA AD ABITAZIONE NECESSITA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

cambio destinazione d’uso

La trasformazione (o cambio di destinazione d’uso) con passaggio di categoria urbanistica non è assentibile con DIA (oggi SCIA), serve un permesso di costruire.

Lo ricorda il Tar Salerno nella sentenza 4999/2021, che conferma l’ordinanza di demolizione del Comune per la “trasformazione del piano seminterrato della palazzina in civile abitazione…senza esser supportata da titoli abilitativi. Ad esso si accede tramite una scala esterna scoperta, e si compone di ingresso, soggiorno, camera da letto è cameretta, cucina due w.c. e terrazzino a livello con presenza di scala che conduce al sovrastante piano di campagna. La superficie interessata è di circa mq.85,00 con altezza variabile da m.2,20 a m.2,70 essendo i piani di calpestio sfalsati tra loro. Esso è dotato di impianto elettrico ed idrico, di infissi interni ed esterni, quest’ ultimi protetti da grate in ferro e con controsoffittatura. In merito alla legittimità dello stesso, la parte interessata fornisce copia della piantina catastale del piano seminterrato recante la data 16/11/2011, riferendo che l’intera palazzina è stata oggetto di lavori di straordinaria manutenzione nell’anno 1996. In particolare, rappresenta che l’attuale abitazione occupata dal figlio, è stata ottenuta distaccandola dalla restante parte del piano seminterrato, ma non fornisce i necessari titoli abilitativi“.

In merito al tipo di opere contestate, va considerato come da costante e condivisa giurisprudenza, che il cambio di destinazione d’uso da cantina-garage a civile abitazione, poiché comporta il passaggio da una categoria urbanistica ad un’altra, rientra tra gli interventi edilizi per i quali è necessario il rilascio del permesso di costruire.

Il TAR di Salerno  ha affermato che, anche laddove le opere di che trattasi fossero state realizzabili con DIA, la sanzione demolitoria sarebbe comunque stata legittima. poiché in questo caso c’è anche il vincolo paesaggistico e, ove gli interventi edilizi ricadano in zona assoggettata a tale vincolo, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera D.I.A., l‘applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica (questo Trib., sez. IV, 23 ottobre 2013, n. 4676).

In argomento, il Consiglio di Stato ha poi affermato (cfr. sentenza sez. VI, 9 gennaio 2013, n. 62 in riforma della sentenza n. 5324/2011 resa da questo Tribunale), che a prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l’intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. 

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