BONUS FACCIATE E SISMABONUS ANCHE AL CONTRIBUENTE NON RESIDENTE

sismabonus e bonus facciate

Entrambe le agevolazioni edilizie danno rilevanza al tipo di intervento effettuato e alla presenza di un imponibile su cui applicare la detrazione e non ai requisiti soggettivi

Può usufruire del sismabonus rafforzato e del bonus facciate la società estera che effettua gli interventi previsti dalle due detrazioni fiscali su un proprio immobile sito in Italia di cui è titolare del reddito fondiario. Entrambe le agevolazioni possono essere fruite da tutti i contribuenti a prescindere dalla residenza nel territorio. È quanto chiarisce la risposta n. 550 del 7 novembre 2022 dell’Agenzia delle entrate.

La società che chiede delucidazioni fa presente che la casa oggetto dei lavori attualmente non è locata e che non è titolare di alcun reddito prodotto in Italia fuorché il reddito fondiario derivante dal possesso dell’immobile. L’abitazione è utilizzata come “casa vacanze” dal beneficiario economico della società.
L’istante chiede se, nonostante la residenza all’estero e la sua natura giuridica, ricorrendone i requisiti, possa beneficiare della detrazione dell80% per i lavori di consolidamento antisismici usufruendo del sismabonus “rafforzato” e del bonus facciate al 60 per cento.

Parere positivo, in entrambi i casi, da parte dell’Agenzia.

Le due detrazioni sono disciplinate, rispettivamente, dall’articolo 16, comma 1-quater del Dl n. 63/2013, e dall’articolo 1, commi da 219 a 224, n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Il primo focus è sul sismabonus. L’accesso alla detrazione Irpef maggiorata dell’80% per le spese sostenute fino entro il 31 dicembre 2024, è subordinata alla riduzione di due classi del rischio sismico a seguito dell’intervento edilizio.
Per gli ambiti applicativi della misura è possibile fare riferimento, evidenzia il documento di prassi, alla circolare n. 24/2020 anche se i chiarimenti, in quel caso, riguardavano il Superbonus.
In breve la circolare dà il via libera alla maxi detrazione a prescindere dalla residenza.

Restano fuori i soggetti con redditi a tassazione separata o a imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti dovuta (ad esempio i no tax area). Tali contribuenti, tuttavia, possono utilizzare la detrazione attraverso una delle alternative previste dall’articolo 121 del decreto “Rilancio” (sconto in fattura, cessione del credito).
L’Agenzia delle entrate continua riportando, a supporto del suo parere, i contenuti di alcuni precedenti documenti di prassi. Da un lato, la risoluzione n. 78/2020 ha ribadito che il Superbonus non è precluso al non residente proprietario di un immobile in Italia di cui è titolare di reddito fondiario.

La risoluzione n. 34/2020 ha precisato, invece, che usufruiscono del Sismabonus anche i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni adibite…ad attività produttive”. E ancora più specificatamente, la stessa risoluzione ha sottolineato che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione non è posto alcun vincolo di carattere oggettivo o soggettivo, la detrazione include i titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, siano essi “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.

Forniti gli elementi che dipanano il primo dubbio dell’istante, la risposta ripercorre la disciplina del bonus facciate che, ricordiamo, per gli interventi effettuati nel 2022 è sceso al 60% delle spese sostenute (legge di bilancio 2022).
Sull’argomento, la circolare n. 2/2020 ha precisato che l’agevolazione non è circoscritta a determinate tipologie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti coloro che sostengono le spese per l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla categoria del reddito prodotto.

In definitava, possono accedere ai due bonus edilizi tutti i contribuenti, anche titolari di reddito d’impresa, che effettuano lavori agevolabili a prescindere dalla residenza.

Trattandosi di detrazione su un’imposta lorda, come di consueto, la strada è bloccata soltanto per chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o sostitutiva o se lo sconto fiscale è assorbito da altre detrazioni, o ancora per i soggetti che non posseggono redditi imponibili e, quindi, non possono esercitare l’opzione dello sconto in fattura o cessione del credito.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ritiene che se l’istante proprietario del fabbricato su cui verranno realizzati i lavori, è titolare di reddito fondiario nel nostro Paese, in presenza degli altri requisiti, potrà usufruire dei due bonus edilizi.