ASSEVERAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL SISMABONUS: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 488/2021 chiarisce sull’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto di sismabonus

Sismabonus

L’asseverazione del rischio sismico depositata successivamente alla richiesta del permesso di costruire in molte occasioni può essere la causa di esclusione dalla fruizione del Sismabonus acquisti, dipende infatti da tanti elementi, che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella risposta n. 688/2021.

L’interpello proposto all’agenzia delle Entrate era inerente sulla possibilità di poter usufruire del Sismabonus per interventi edili per i quali sono stati indicati gli estremi autorizzativi e l’atto di acquisto e precisamente:

  • intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio ad opera di una società di costruzioni;
  • immobile in zona sismica 3;
  • permesso di costruire rilasciato il 26 settembre 2018;
  • asseverazione di riduzione del rischio sismico depositata il 23 dicembre 2019;
  • atto di compravendita stipulato il 29 maggio 2020;
  • attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti depositato dal direttore dei lavori alla fine dell’intervento (il 26 agosto 2020).

Asseverazione tardiva: i chiarimenti di luglio 2020

L’argomento è stato oggetto di interpelli e numerosi chiarimenti e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. La risoluzione n. 38/E aveva chiarito che i sismabonus acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

In quella occasione l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della detrazione è necessario che la predetta asseverazione sia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il caso in esame il contribuente parla di attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal direttore dei lavori. Sul quale l’articolo 3, comma 4, del DM n. 58/2017 stabilisce “Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista“.

Al successivo comma 5 dispone che “L’asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in copia al committente, per l’ottenimento dei benefici fiscali di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013“.

L’attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto, a differenza di quanto previsto per l’asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.

L’Agenzia delle Entrate ha concluso, quindi, che fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in materia e nel presupposto che abbia presentato al SUAP nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito) l’asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, il contribuente può accedere all’agevolazione del cd. “Sismabonus acquisti”.