APPROVATO IL DECRETO SCIA 2

Decreto SCIA 2

In data 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo (D.lgs. 222/2016) che ristruttura gerarchia e categorie d’intervento edilizio, e che apporta modifiche al Testo Unico dell’edilizia DPR 380/0. Principale scopo raggiunto è l’uniformità procedurale e delle categoria d’intervento sul territorio nazionale.

Nello specifico, il decreto provvede alla mappatura completa e alla precisa individuazione delle attività edilizie oggetto di procedimento di mera comunicazione inizio lavori o SCIA o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

I titoli edilizi passano da 5 a 3, con l’aggiunta della Super-SCIA

Il decreto legislativo prevede l’abolizione della CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e della cosiddetta Super-DIA (DIA alternativa al permesso di costruire). Restano la CIL asseverata, la SCIA e il PERMESSO DI COSTRUIRE. Gli interventi che erano assoggettati alla CIL passano nella categoria “edilizia libera” e non necessitano di alcuna comunicazione. 

Vengono indicati espressamente gli interventi per i quali è necessario richiedere una SCIA; mentre è la CIL asseverata ad inglobare tutti gli interventi che non ricadono nelle altre categorie. Viene, così, ampliato il campo d’azione della CIL asseverata, che diventa il regime ordinario. La CILA sarà impiegata, tra l’altro, anche per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, che non riguardino le parti strutturali dell’edificio. La Super-DIA è invece sostituita dalla SCIA con inizio posticipato dei lavori. 

Interventi di edilizia libera

La categoria “edilizia libera” si amplia, fino ad inglobare gli interventi prima soggetti a CIL. Vi rientrano: la realizzazione di rampe, opere temporanee da rimuovere in massimo 90 giorni, l’installazione di pannelli fotovoltaici e solari al di fuori dei centri storici, aree ludiche senza fini di lucro, elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici e opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, purché comprese nell’indice di permeabilità stabilito dal Comune.

La nuova CIL asseverata

Gli interventi che non sono sottoposti a SCIA, ad attività di edilizia libera o a permesso di costruire, si realizzano attraverso la Comunicazione di Inizio Lavori asseverata da un tecnico abilitato. La CILA conterrà anche i dati dell’impresa alla quale si intendono affidare i lavori e, se integrata con la comunicazione di fine lavori, sarà valida anche ai fini dell’attribuzione della categoria e della classe catastale. Sarà l’amministrazione comunale ad inoltrare le informazioni all’Agenzia delle Entrate.

Alle Regioni lo schema di decreto legislativo lascia la possibilità di allargare gli interventi di competenza della CILA.

Le attività soggette a SCIA

Il decreto SCIA 2 definisce in modo puntuale gli interventi soggetti a SCIA.

Ricadono, tra gli altri, nel campo della SCIA:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia purché non comportino modifiche di sagoma negli edifici vincolati o cambi di destinazione d’uso negli immobili situati nei centri storici.

La Super-SCIA

Lo schema di decreto legislativo individua gli interventi che possono essere realizzati facendo ricorso alla SCIA in alternativa al permesso di costruire. Vi rientrano:

interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli edifici compresi nei centri storici, generino mutamenti della destinazione d’uso;

  • interventi che comportino modificazioni di sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
  • interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;
  • interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali contenenti precise disposizioni plano-volumetriche.

La segnalazione certificata di agibilità

La procedura che attribuisce formalmente il criterio di agibilità di un immobile cambierà radicalmente, passando da un regime autorizzativo a regime comunicativo. La Segnalazione certificata di agibilità, da presentare entro 15 giorni dalla fine dei lavori, spostata sul tecnico asseverante (direttore dei lavori o professionista abilitato ) la responsabilità della sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti e la conformità dell’opera al progetto presentato. La segnalazione va presentata allo sportello unico per l’edilizia in caso di nuove costruzioni, di ricostruzioni o sopraelevazioni, di interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati.