ABUSO EDILIZIO, DEMOLIZIONE E SANZIONE ALTERNATIVA : LE MODALITA’ DI CALCOLO SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Abuso edilizio
Demolizione e Sanzione Alternativa

Nel caso di abusi edilizi, l’ordine di demolizione non è l’unica alternativa prevista dal TESTO UNICO EDILIZIA DPR n. 380/2001, infatti qualora la demolizione non possa essere eseguita senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, è prevista la possibilità per la pubblica amministrazione di valutare una sanzione alternativa. Questo è quanto stabilito dal CONSIGLIO DI STATO con la Sentenza n. 350 dell’ 11 gennaio 2021.

Il condono edilizio a parte, la normativa edilizia consente l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria mediante l’accertamento di conformità. In particolare, l’accertamento di conformità è una procedura che prevede l’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di autorizzazioni, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Nel caso, però che l’Amministrazione opti per la sanzione alternativa all’ordine di demolizione, si può individuare il concetto di sanatoria edilizia senza i presupposti della doppia conformità. Quindi essenzialmente si tratterebbe di autentico condono edilizio.

il Consiglio di Stato ha dato anche le indicazioni per il calcolo della sanzione alternativa.

Partendo dai fatti del ricorso di cui alla Sentenza, i giudici del Consiglio di Stato hanno rilevato che l’Amministrazione ha provveduto alla quantificazione della sanzione prendendo preliminarmente atto della ricaduta delle difformità realizzate sull’assetto planimetrico dell’immobile, precisando quindi che ne è scaturita “una superficie equivalente di mq. 45,56, data da mc.123,00/2,70, oltre balcone per una superficie complessiva di mq. 46,31”.

Di seguito, l’Amministrazione ha proceduto alla quantificazione della sanzione, moltiplicando la superficie addizionale derivante dalle difformità “per il costo base a mq. pari a € 116,20 x aggiornamento ISTAT del 317,725 % da il costo unitario di produzione pari a € 369,20 x mq. 46,31”.

L’amministrazione è, dunque, correttamente pervenuta alla quantificazione della sanzione nell’importo di € 17.097,65 (x 2 = € 34.195,30) moltiplicando il costo unitario di produzione, aggiornato secondo i parametri ISTAT per la superficie conseguente alle difformità realizzate, così fornendo un quadro, sia pure sintetico, dei criteri di calcolo utilizzati che consente di escludere il difetto motivazionale erroneamente riscontrato dal TAR.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune, cosicché, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado è stato respinto.

SCARICA LA SENTENZA