Giorno: 04/07/2021

TOLLERANZE COSTRUTTIVE E STATO DI LEGITTIMITA’

Il certificato di stato legittimo, introdotto dal Decreto Semplificazioni è stato ben chiarito nella Sentenza del TAR Campania (SA) Sez. II n. 1358 del 31 maggio 2021, che riportando il tenore dell’art. 9 bis, comma 1 bis, del d.p.r. n. 380/2001 ribadisce che: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare – è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia».

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