Nella Sentenza n. 5496 del 21 luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima di 5 metri dal confine, non vietano l’operatività del principio di prevenzione. La prescrizione contenuta nelle suddette norme, non prevedendo un obbligo inderogabile di rispettare la distanza di 5 metri ma ammettendo talune deroghe, consente l’operatività del predetto principio. Peraltro, i Giudici precisano che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 del Cc. si ricava, in via interpretativa, l’esistenza del cd. principio di prevenzione.
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