SUPERBONUS 110%: LA CORTE TRIBUTARIA ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO IL DINIEGO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la sentenza n. 18/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti ha accolto il ricorso proposto dalla società Ricorrente_2 Impianti S.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti, in merito al diniego di autotutela relativo alla detrazione fiscale del Superbonus 110%.
La vicenda riguarda il rigetto da parte dell’Amministrazione finanziaria di una istanza di autotutela riferita agli interventi edilizi di Ecobonus, mentre per il Sisma Bonus, in una fase precedente, il credito era già stato riconosciuto in autotutela. La società aveva contestato il provvedimento sostenendo di aver raggiunto il requisito minimo del 30% di avanzamento lavori al 30 settembre 2022, necessario per continuare a fruire dell’agevolazione fino a fine 2023.
In udienza, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che:
- Il diniego di autotutela è impugnabile, come sancito anche dalle recenti modifiche normative e dalla costante giurisprudenza di Cassazione.
- Le opere eseguite e i materiali già presenti in cantiere dovevano essere considerati per il computo del 30% dell’intervento complessivo, anche in base alla normativa dei contratti pubblici.
- L’Ecobonus e il Sisma Bonus, realizzati nello stesso cantiere, non possono essere scissi ai fini del calcolo dell’avanzamento lavori.
Il Collegio ha rilevato come la documentazione prodotta (computo metrico, stato avanzamento lavori, dichiarazione sostitutiva) comprovasse il raggiungimento della soglia richiesta. Pertanto, ha annullato il diniego dell’Agenzia e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite per un importo complessivo di 3.500 euro, oltre oneri di legge.
Questa sentenza rappresenta un precedente importante per i contribuenti che si trovano a contestare rigetti in autotutela sulle pratiche legate ai bonus edilizi, confermando l’attenzione dei giudici tributari al rispetto sostanziale dei diritti dei contribuenti e dei principi di capacità contributiva e collaborazione leale.