IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA L’INEFFICACIA DEGLI ATTI DI PROROGA AUTOMATICA PER LE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Concessioni demaniali marittime

Il Consiglio di Stato ha ribadito l’inefficacia degli atti di proroga automatica per le concessioni demaniali marittime.

Le concessioni demaniali marittime sono quelle autorizzazioni rilasciate dallo Stato per l’occupazione di aree del demanio marittimo, come spiagge, porti, moli e altre infrastrutture. Finora era prassi comune che le concessioni demaniali marittime venissero prorogate automaticamente alla scadenza, senza necessità di alcun atto formale da parte del concessionario. Questo comportava una sorta di perpetuità della concessione, senza che venissero effettuati controlli e valutazioni sul rispetto delle norme e delle condizioni contrattuali.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che gli atti di proroga automatica sono inefficaci e non producono alcun effetto. Pertanto, al termine della durata della concessione, il concessionario deve sottoporre una richiesta per ottenere una nuova concessione.

Questa decisione del Consiglio di Stato mira a garantire una maggiore trasparenza e un controllo più rigoroso sulle concessioni demaniali marittime, evitando abusi e favoritismi. Inoltre, permetterà di valutare periodicamente l’efficacia e l’adeguatezza delle concessioni e di apportare eventuali modifiche o miglioramenti.

Il caso specifico

Il titolare di uno stabilimento balneare nell’aprile 2018 presentava all’ufficio competente del Comune di Lecce il rinnovo dei permessi di costruire rilasciati in suo favore negli anni 2009, 2012 e 2013. La richiesta veniva, però, rigettata per incompatibilità dell’intervento rispetto alle previsioni del PRC, del PPTR, del d.P.R. 31/2017 nonché in ragione della necessità di salvaguarda la funzionalità del sistema dunale. Il Comune di Lecce adottava, pertanto, l’ordinanza di demolizione dello stabilimento balneare, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi.

Detta ordinanza veniva impugnata, sotto plurimi aspetti, dal titolare della concessione innanzi al TAR Puglia, il quale rigettava il ricorso. Il titolare della concessione proponeva quindi appello innanzi al Consiglio di Stato deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Puglia, ritenendo legittima l’ordinanza di demolizione dello stabilimento balneare.Questa sentenza in commento merita di essere segnalata perché i giudici ancora una volta non hanno perso l’occasione di rimarcare la circostanza che gli atti di proroga adottati dalle amministrazioni non producono alcun effetto giuridico.

In particolare, il Collegio ha osservato come tutti i motivi posti a sostegno dell’appellante e utilizzati per rimarcare il profilo patologico dei provvedimenti impugnati non possano cogliere nel segno laddove non tengano conto della inefficacia della proroga della concessione demaniale marittima che costituisce l’atto sul quale poggerebbe il titolo e la legittimazione dell’appellante a pretendere dal Comune di Lecce il rilascio degli atti abilitativi per mantenere la struttura balneare sul terreno demaniale che occupa.

Il ricorrente, infatti, sin dal giudizio di primo grado ha sostenuto che “…i titoli edilizi sopra indicati, essendo collegati nella loro validità temporale alle concessione demaniale (come è sancito letteralmente nei titoli stessi), intervenuta la proroga della detta concessione sino al 31.12.2020 (cfr CDM 02/2014) ne seguono le relative temporali e dovevano essere prorogati automaticamente sino al 31.12.2020, data di attuale scadenza del titolo concessorio”.  

Il ricorrente ha quindi tentato di irrobustire la propria posizione contestativa nei confronti dei provvedimenti impugnati sul presupposto che i titoli edilizi erano stati temporalmente allineati ai termini “prorogati ex lege” della concessione demaniale marittima. Senonché, il Consiglio di Stato, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sul tema delle concessioni demaniali marittime ed evidenziato, dunque, che gli atti di proroga non hanno alcun valore giuridico, ha ritenuto infondati tutti i profili di censura sollevati dall’appellante.

Per i giudici , dunque, le concessioni demaniali marittime in essere andranno a scadere al prossimo 31 dicembre 2023. Con la sentenza in commento è stato infatti ribadito che anche la recente disposizione normativa del c.d. Decreto Milleproroghe, che ha fissato il termine di validità delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2024, deve ritenersi tamquam non esset.

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