AMIANTO E GESTIONE SMALTIMENTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE

L’utilizzo di rifiuti per la copertura giornaliera delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi è disciplinato dall’allegato 1 del D.L.vo 36/2003. Tuttavia, per i rifiuti contenenti amianto, sono previste disposizioni specifiche all’allegato 4 dello stesso decreto. Non è previsto l’utilizzo di rifiuti per la copertura giornaliera degli RCA e gli automezzi non possono transitare sul fronte attivo della cella della discarica utilizzata per lo smaltimento di tali rifiuti.
Con riscontro a interpello ambientale proposto dalla Città Metropolitana di Torino, il Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica affronta il tema della 𝘁𝗶𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗮 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗺𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮, in particolare:
-la possibilità che, per la copertura dei RCA sia consentito anche l’𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶 𝗲/𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶;
-nel caso di possibilità di utilizzo di solo “terreno” di provenienza naturale, se lo stesso possa essere rappresentato anche da 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗰𝗮𝘃𝗼 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗼 (con codice EER 170504 e 170503);
-la possibilità di consentire il passaggio degli automezzi per il conferimento e per la realizzazione della copertura.
Ne consegue pertanto che il riferimento normativo in materia di copertura giornaliera dei rifiuti contenenti amianto è rinvenibile all’allegato 4, paragrafo 5 recante “Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto”, che testualmente riporta “Per evitare la dispersione di fibre, la zona di deposito deve essere coperta con materiale appropriato, quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento e, se i rifiuti non sono imballati, deve essere regolarmente irrigata. I materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre, con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Nella discarica o nell’area non devono essere svolte attività, quali le perforazioni, che possono provocare una dispersione di fibre.”
Analoghe indicazioni sono contenute nell’allegato A, paragrafo 5, del decreto 29 luglio 2004, n. 248 nel quale si legge:
“Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un’adeguata protezione contro la dispersione di fibre.”
1) Da quanto sopra riportato emerge chiaramente che sebbene la disciplina generale consenta di utilizzare i rifiuti, con determinate caratteristiche geomeccaniche, quale copertura giornaliera nelle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi, le norme dettate per gli RCA non prevedono tale possibilità, pertanto la stessa deve ritenersi esclusa.
2) Con riferimento alla richiesta di poter utilizzare una specifica tipologia di rifiuto quale copertura giornaliera degli RCA, ovvero quello individuato con il codice EER 170504, si ribadisce che la norma non prevede l’utilizzo di alcuna tipologia di rifiuti per tale scopo.
3) Per quanto concerne l’ultimo quesito si rappresenta che nel piano di gestione operativa della discarica, debitamente autorizzata, devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per le operazioni consentite nell’esercizio della discarica, ivi compresa la tipologia degli automezzi impiegati, anche al fine di non compromettere la tenuta del confezionamento dei rifiuti.
Ad ogni modo, le condizioni operative per il conferimento degli RCA e della loro copertura sono chiaramente disciplinate all’allegato 4, paragrafo 5, del D.L.vo n.36/2003 in cui è disposto che “Il deposito dei rifiuti contenenti amianto deve avvenire direttamente all’interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate e deve essere effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Le celle devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti amianto…omissis…”, disposizione analoga è altresì contenuta nell’allegato A, paragrafo 5, del decreto 29 luglio 2004, n.248. Inoltre, la copertura giornaliera degli RCA con materiali inerti di spessore pari a 20 cm, non possiede caratteristiche idonee a dissipare eventuali carichi derivanti dal passaggio di mezzi al di sopra dello strato di rifiuti e a garantire l’integrità dei rifiuti abbancati e pertanto si ritiene esclusa la possibilità che gli automezzi possano transitare sul fronte attivo della cella della discarica utilizzata per lo smaltimento dei RCA.
In sintesi il Ministero, richiamando il DM 27/09/2010, confluito a seguito di modifica normativa nel D.Lgs. 36/2003, evidenzia che 𝘀𝗲𝗯𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶, 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗼𝗺𝗲𝗰𝗰𝗮𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗽𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶 𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗶, 𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗴𝗹𝗶 𝗥𝗖𝗔 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀, 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮.
Per le medesime considerazioni dovrà essere esclusa anche la possibilità di utilizzo di copertura con rifiuti identificati da codice EER 170503 e 170503.
SCARICA L’INTERPELLO DEL MINISTERO