PROCEDURE SEMPLIFICATE PER IL FOTOVOLTAICO SU STRUTTURE ALBERGHIERE E TERMALI ANCHE NEI CENTRI STORICI

fotovoltaico strutture turistiche e termali

Fotovoltaico strutture turistiche e termali: fino al 2024 moduli a terra di potenza fino a 1 MW con semplificazioni burocratiche anche nei centri storici

L’approvazione del dl 34/2023 ha apportato alcune modifiche che consentiranno l’installazione degli impianti fotovoltaici in aree delle strutture turistiche o termali, con procedure semplificate. In particolare, fino al 30 giugno 2024 sarà possibile autorizzare l’installazione di impianti fotovoltaici su tetti piani o a falda di strutture legate ad attività turistiche o termali, utilizzando la procedura semplificata conosciuta come DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata).

La norma stabilisce un limite di potenza massima di 1.000 kWp e esclude le superfici con coperture realizzate con materiali che non riflettono l’aspetto dei materiali tradizionali locali.

La novità si aggiunge a quella già vigente per il fotovoltaico a terra e sugli edifici: il dl n. 50/2022 aveva fissato un periodo di 24 mesi in cui la procedura semplificata (DILA) poteva essere utilizzata esclusivamente per i progetti di impianti fotovoltaici con moduli installati a terra. In particolare: fino al 16 luglio 2024 possono essere realizzati impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, di potenza fino a 1 MW, previa la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata, in aree e edifici inerenti a strutture turistiche e termali, anche se situati in centri storici o aree soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del dlgs n. 42/2004 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), a condizione che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

Per quali tipologie di impianti?

Le semplificazioni interessano esclusivamente i seguenti tipi di impianti:

  • con moduli collocati su coperture piane o falde di strutture turistiche o termali;
  • con potenza non superiore a 1 MW;
  • utilizzati per l’autoconsumo.

Bisogna, inoltre, tener presente che l’iter semplificato vale solo per le seguenti aree che:

  • siano situate fuori dai centri storici;
  • non siano sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Procedure semplificate anche nei centri storici: ecco le condizioni da rispettare

Non occorre alcuna valutazione ambientale o paesaggistica né acquisire atti di assenso, per  gli impianti da installare nei centri storici e per i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico (immobili e aree di cui all’articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio): è sufficiente presentare la sola dichiarazione asseverata a condizione che sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il progettista abilitato attesti che:

  • non siano visibili dagli spazi esterni;
  • i manti delle coperture non siano realizzati con prodotti che hanno l’aspetto dei materiali della tradizione locale.

In pratica: nei centri storici, l’installazione può essere realizzata in regime di edilizia libera purché i pannelli nelle coperture non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, ad eccezione delle coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Procedura semplificata: la dichiarazione di inizio lavori asseverata

Salvo eccezioni, quindi, per l’installazione di suddetti impianti, sarà possibile presentare al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.

Si tratta, più nel dettaglio, di seguire la procedura semplificata introdotta dal dlgs 28 del 2011 (articolo 6-bis), il decreto Rinnovabili.

Art. 6-bis. Dichiarazione di inizio lavori asseverata

1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
(alinea così modificato dall’art. 7-bis, comma 1, lettera a), legge n. 51 del 2022)

a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
(lettera modificata dall’art. 32, comma 2, legge n. 108 del 2021, poi dall’art. 7-bis, comma 1, lettera b), legge n. 51 del 2022)
b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
(lettera così sostituita dall’art. 7-bis, comma 1, lettera c), legge n. 51 del 2022)
c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.

Per quali impianti non valgono le semplificazioni?

Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del dlgs 28/2011, l’autorizzazione paesaggistica resta obbligatoria per gli impianti fotovoltaici e termici installati su:

  • immobili ed aree di notevole interesse pubblico (ville, giardini e parchi) che si distinguono per la loro non comune bellezza (art. 136, comma 1, lettera b);
  • complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art. 136, comma 1, lettera c), a meno che i pannelli siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

Se, però, i pannelli sono integrati e non visibili da spazi pubblici esterni o da punti panoramici, occorre comunque il nulla osta nel caso in cui i manti di copertura siano costituiti da materiali della tradizione locale.

Di seguito è riportato l’articolo 7-bis, comma 5, del dlgs 28/2011:

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e’ consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed e’ immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Fino a quando valgono le procedure semplificate?

Le procedure semplificate valgono fino al 30 giugno 2024.