ESECUZIONE IMMOBILIARE: IN GAZZETTA I COMPENSI PER I PROFESSIONISTI

Martelletto giudice

E’ in vigore dal 10 marzo 2016 il decreto del Ministero della Giustizia, 15 ottobre 2015, n. 227 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 2016. “Regolamento concernente la determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli articoli 169‐bis e 179‐bis delle disposizioni per l’attuazione delcodice di procedura civile“.

Si tratta del provvedimento riguardante la determinazione dei compensi spettanti ai professionisti per le operazioni delegate dal giudice dell’esecuzione, rispettivamente per la vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri e per la vendita dei beni immobili.

I compensi spettanti ai professionisti delegati di cui agli articoli 534‐bis e 591‐bis delcodice di procedura civile variano in base alle operazioni svolte e alla tipologia di bene coinvolto.

Compensi per la vendita di beni immobili

Al professionista delegato per le operazioni di vendita di beni immobili, quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è pari o inferiore a euro 100.000, è riconosciuto un compenso di 1.000 euro:

1) per tutte le attività comprese tra il conferimento dell’incarico e la redazione dell’avviso di vendita (incluso lo studio della documentazione depositata);

2) per tutte le attività svolte successivamente alla redazione dell’avviso di vendita e fino all’aggiudicazione o all’assegnazione;

3) per tutte le attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà;

4) per tutte le attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata.

Tale somma sale a 1.500 euro per le stesse attività svolte quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000, mentre se supera quest’ultimo ammontare si arriva a 2.000 euro di compenso.

Compensi per la vendita di beni mobili registrati

Il compenso del professionista delegato per le operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri  è pari a 200 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase di autorizzazione della vendita e del trasferimento della proprietà.

Si sale a 250 euro per tutte le attività svolte nel corso della fase delle operazioni di vendita, di assegnazione e di distribuzione.

Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 25.000 ma inferiore a 40.000 euro, il compenso di è raddoppiato, raggiungendo i 1.000 euro se si supera il precedente limite di riferimento.

Tenuto conto della complessità delle attività svolte, il giudice dell’esecuzione può aumentare o ridurre l’ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60 per cento (40 percento per i mobili registrati).

In ogni caso l’ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidato non potrà essere superiore al 40% (30 % nei mobili registrati) del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.

Al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10 per cento dell’importo del compenso determinato a norma del presente articolo, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese. In presenza di giustificati motivi sono ammessi acconti sul compenso finale.