Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”.

(18A00716) Pubblicato sulla GU serie generale N°42 del 20 febbraio 2018 – Suppl. ordinario N°8

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO e IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la disciplina delle opere in c onglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l’art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche’ per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le «Nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 156 dell’8 luglio 2014;
Considerata la necessita’ di procedere al previsto aggiornamento delle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
Visto il voto n. 53 con il quale l’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014 si e’ espressa favorevolmente in ordine all’aggiornamento delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso all’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il suddetto aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, licenziato dall’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;
Considerato che il comma 2 dell’art. 5 del predetto decreto-legge n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano emanate con le procedure di cui all’art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della protezione civile;
Visto l’art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;
Visto l’art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita’, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26 gennaio 2017, ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2004;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell’interno con nota prot. n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del 3 novembre 2016 ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 22 dicembre 2016, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112 del 1998;
Considerato, che lo schema di decreto e’ stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell’8 maggio 2017 e’ venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all’art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;
Considerata la necessita’ di definire l’ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformita’ al citato voto n. 53/2014 del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di notifica ai sensi degli articoli 15, paragrafo 7, e 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1

Approvazione

1. E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Art. 2

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita’ in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia’ affidati, nonche’ per i progetti definitivi o esecutivi gia’ affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facolta’ e’ esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facolta’ e’ esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia gia’ stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Delrio

Il Ministro dell’interno
Minniti

Il Capo Dipartimento della protezione civile
Borrelli

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

CAPITOLO 1
OGGETTO

Le presenti Norme tecniche per le costruzioni definiscono i principi per il progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità.Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere.Circa le indicazioni applicative per l’ottenimento delle prescritte prestazioni, per quanto non espressamente specificato nel presente documento, ci si può riferire a normative di comprovata validità e ad altri documenti tecnici elencati nel Cap. 12.In particolare quelle fornite dagli Eurocodici con le relative Appendici Nazionali costituiscono indicazioni di comprovata validità e forniscono il sistematico supporto applicativo delle presenti norme.

CAPITOLO 2
SICUREZZA E PRESTAZIONI ATTESE

Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto dalle presenti norme.La sicurezza e le prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite che si possono verificare durante la vita nominale di progetto, di cui al § 2.4.Si definisce stato limite una condizione superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze elencate nelle presenti norme.

CAPITOLO 3
AZIONI SULLE COSTRUZIONI

Nel presente paragrafo vengono definiti i carichi, nominali e/o caratteristici, relativi a costruzioni per uso civile o industriale.La descrizione e la definizione dei carichi devono essere espressamente indicate negli elaborati progettuali.I carichi sono in genere da considerare come applicati staticamente, salvo casi particolari in cui gli effetti dinamici devono esseredebitamente valutati.Oltre che nella situazione definitiva d’uso, si devono considerare le azioni agenti in tutte le fasi esecutive della costruzione.

CAPITOLO 4
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI

Formano oggetto delle presenti norme le strutture di:– calcestruzzo armato normale (cemento armato)– calcestruzzo armato precompresso (cemento armato precompresso)– calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato con riferimento a calcestruzzi di peso normale e con esclusione di quelle opere per le quali vige una regolamentazione apposita a carattere particolare.

CAPITOLO 5
PONTI

Il presente capitolo contiene i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione dei ponti stradali.Nel seguito col termine “ponti” si intendono anche tutte quelle opere che, in relazione alle loro diverse destinazioni, vengono normalmente indicate con nomi particolari, quali: viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.Le prescrizioni fornite, per quanto applicabili, riguardano anche i ponti mobili.

CAPITOLO 6
PROGETTAZIONE GEOTECNICA

Il presente capitolo riguarda gli aspetti geotecnici della progettazione e della esecuzione di opere ed interventi che interagiscono con il terreno ed in particolare tratta di :

  • opere di fondazione;
  • opere di sostegno;
  • opere in sotterraneo;
  • opere e manufatti di materiali sciolti naturali o di provenienza diversa;
  • fronti di scavo;
  • consolidamento;
  • miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi;
  • consolidamento di opere esistenti.

Il presente capitolo riguarda, altresì, la sicurezza dei pendii naturali e la fattibilità di interventi che hanno riflessi su grandi aree.

CAPITOLO 7
PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

Il presente capitolo disciplina la progettazione e la costruzione delle nuove opere soggette anche all’azione sismica. Le sue indicazioni sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di quelle riportate nei Capitoli 4, 5 e 6; si deve inoltre far sempre riferimento a quanto indicato nel Capitolo 2, per la valutazione della sicurezza, e nel Capitolo 3, per la valutazione dell’azione sismica.

CAPITOLO 8
COSTRUZIONI ESISTENTI

Il presente capitolo stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistentiSi definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata.

CAPITOLO 9
COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulleprestazioni, come definite dalle presenti norme, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventualivarianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l’emissione delcertificato di collaudo.

CAPITOLO 10
REDAZIONE DEI PROGETTI STRUTTURALI ESECUTIVI E DELLE RELAZIONI DI CALCOLO

I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere informati a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza neicontenuti e devono inoltre definire compiutamente l’intervento da realizzare.Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.Il progetto deve comprendere i seguenti elaborati:– Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e verifica;– Relazione sui materiali;– Elaborati grafici, particolari costruttivi;– Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera;– Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell’opera

CAPITOLO 11
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono adun’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 “Resi-stenza meccanica e stabilità” di cui all’Allegato I del Regolamento UE 305/2011 .I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:–identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;–qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;–accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

CAPITOLO 12
RIFERIMENTI TECNICI

Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:– Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali;– Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;– Norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNI.

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