SUPERBONUS CAPPOTTO TERMICO E IMMOBILI ANTE 1945 VINCOLATI

Superbonus, cappotto termico e immobili vincolati ante ’45

La circolare 4 del 4 marzo 2021 del MIBACT, chiarisce che per l’istallazione del cappotto termico riguardo il Superbonus 110% negli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio anteriori al 1945 così come definiti nella circolare 42/2017 dello stesso MIBACT, cioè immobili vincolati e/o che si trovano in area di tutela paesaggistica, è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica .

Viene puntualizzato che,  «le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive, definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore anche significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento», si tratta, quindi, di una valutazione specifica e singolare di ogni tipo di intervento inerente l’efficientamento energetico.

Nella Circolare si evidenzia inolte che:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi a condizione «che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifìci» come stabilito dall’art.149 del d.lgs. 42/2004, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive sono definite caso per caso;
  • è obbligatorio il passaggio presso la Soprintendenza per edifici di edilizia storica così come definiti nella circolare Mibact 42/2017, punto 6, realizzati sino al 1945, anno che costituisce «la soglia cronologica a partire dalla quale può essere individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio architettonico ed edilizio nazionale (anche categorizzabile, secondo una nomenclatura anch’essa diffusa, quale “patrimonio del secondo Novecento”): ciò sulla base della considerazione dell’indubbia cesura, sia sotto il profilo delle tecnologie costruttive che (e, forse, soprattutto) dei linguaggi architettonici, rinvenibile nella produzione edilizia successiva alla data suddetta»;
  • il termine per esprimere il parere e rilasciare l’autorizzazione semplificata di cui al punto B3 dell’Allegato B del Dpr 31/2017 è di 20 giorni;
  • la sola fattispecie di immobili per la quale anche il rivestimento a “cappotto” (con un accrescimento apprezzabile dello spessore murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche) potrebbe essere ricompresa tra gli interventi indicati alla voce A2 (in esenzione) è quella riferita agli immobili realizzati dopo il 1945, purché non si alteri l’aspetto esteriore anche per le finiture.

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