SPESE TECNICHE AL CTU ANCHE SE NON DOCUMENTATE

Il Tribunale di Torino ha riconosciuto al CTU il diritto al rimborso di un importo forfettario per spese generali, anche in assenza della documentazione analitica prevista dall’art. 56 del T.U. Spese di Giustizia. Si tratta di una decisione che, pur riguardando un importo modesto (50 euro), introduce un principio di ragionevolezza di grande rilievo per chi opera nel campo della Ingegneria Forense.

Le motivazioni del provvedimento

Il Tribunale ha chiarito che il rimborso è legittimo quando:

  • l’importo è contenuto, proporzionato all’incarico (nel caso, 50 euro);
  • le spese sono connesse alla tipologia dell’attività svolta;
  • rientrano tra quelle necessarie e strettamente funzionali all’adempimento dell’incarico, come una raccomandata A/R di 5 euro, correttamente giustificata.

In sostanza, il giudice riconosce che alcune spese, pur di modesta entità, sono inevitabili e intrinseche all’esecuzione dell’incarico tecnico.

Il valore pratico per i CTU

Chi svolge attività di consulenza tecnica per l’Autorità giudiziaria sa bene che esistono spese generali non sempre documentabili: parcheggi in zona blu, piccoli materiali di consumo, trasferte brevi per sopralluoghi, telefonate o stampe urgenti. Sono costi reali, ma difficilmente accompagnati da ricevute formalmente valide.

La pronuncia torinese riconosce questa realtà quotidiana, valorizzando la connessione funzionale tra la spesa e l’incarico, più che il formalismo della prova documentale.

Il richiamo alla Corte di Cassazione

Il principio si allinea a precedenti della Corte di Cassazione, che hanno già affermato come il criterio di liquidazione debba tener conto della concretezza dell’attività svolta e della necessità delle spese rispetto all’incarico affidato dal giudice.

Non è un via libera all’improvvisazione: le spese devono essere coerenti, proporzionate e giustificate nella loro funzione tecnica.

Un riconoscimento della realtà professionale

Una decisione apparentemente “piccola”, ma che rappresenta un importante riconoscimento della realtà operativa dei consulenti tecnici. Chi lavora sul campo sa che la precisione scientifica e la correttezza amministrativa convivono con la complessità pratica delle attività peritali.