PLUSVALENZA E VENDITA INFRAQUINQUENNALE: I CHIARIMENTI DELL’AdE

La Risposta n. 157/2026 affronta un tema molto delicato per chi vende un immobile prima dei cinque anni dall’acquisto: la corretta determinazione della plusvalenza imponibile quando la cessione riguarda l’abitazione e le sue pertinenze, e quando esiste un contratto preliminare stipulato prima del decorso del quinquennio.

Si tratta di un chiarimento importante, perché la disciplina dell’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR è spesso fonte di dubbi, soprattutto quando entrano in gioco pertinenze, preliminari e tempi di acquisto.

1. Il nodo interpretativo: quando si considera “venduto” l’immobile?

L’art. 67 TUIR stabilisce che la plusvalenza è imponibile se la cessione avviene entro cinque anni dall’acquisto. Il problema nasce quando:

  • il preliminare viene firmato prima del quinquennio,
  • ma il rogito definitivo avviene dopo.

La domanda del contribuente è semplice: il preliminare “blocca” il quinquennio oppure conta solo la data del rogito?

2. La posizione dell’Agenzia: conta solo il trasferimento della proprietà

La Risposta n. 157/2026 ribadisce un principio già consolidato:

Ai fini del quinquennio rileva esclusivamente la data del rogito notarile, cioè il momento in cui si trasferisce la proprietà.

Il preliminare, anche se vincolante, non produce effetti traslativi. Di conseguenza:

  • se il rogito avviene entro cinque anni dall’acquisto → plusvalenza imponibile;
  • se avviene dopo → nessuna tassazione, anche se il preliminare è precedente.

3. Pertinenze: seguono il destino dell’immobile principale

La Risposta chiarisce anche un punto spesso trascurato: quando si vendono abitazione + pertinenze, la verifica del quinquennio si effettua unitariamente.

Le pertinenze (box, cantine, posti auto) non hanno un quinquennio autonomo: seguono la sorte dell’immobile principale, come previsto dall’art. 817 c.c. e dalla prassi consolidata dell’Agenzia.

Questo significa che:

  • se la casa è ceduta infraquinquennalmente,
  • anche la pertinenza genera plusvalenza imponibile,
  • indipendentemente dalla sua data di acquisto.

4. Come si calcola la plusvalenza

La plusvalenza imponibile si determina secondo l’art. 68 TUIR:

Plusvalenza=Prezzo di venditaCosto di acquistoCosti incrementativi

Sono inclusi:

  • prezzo di acquisto dell’immobile;
  • costi documentati di costruzione o ristrutturazione;
  • spese notarili e imposte indirette;
  • costi incrementativi sulle pertinenze.

La Risposta n. 157/2026 conferma che il calcolo deve essere effettuato distinguendo i valori delle pertinenze, ma la tassazione resta unitaria perché la cessione è unica.

5. Il ruolo del preliminare nel valore di vendita

Un altro chiarimento importante: il preliminare non incide sul valore fiscalmente rilevante.

Il prezzo da considerare è quello del rogito, anche se nel preliminare era indicato un importo diverso. Il preliminare è irrilevante sia per:

  • la decorrenza del quinquennio,
  • sia per la determinazione della plusvalenza.

6. In parole semplici

La plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto e i costi incrementativi.

Il quinquennio si calcola solo sulla base del rogito, non del preliminare.

Se vendi casa + pertinenze prima dei 5 anni, la plusvalenza è tassabile.

Le pertinenze non hanno un quinquennio autonomo: seguono la casa.

Il prezzo da considerare è quello del rogito, non quello del preliminare.