NUOVA MODULISTICA PER LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ (SCA): APPROVATA IL 30 LUGLIO 2025

Nuova modulistica per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): approvata in Conferenza Unificata il 30 Luglio 2025
Con l’approvazione del nuovo modello standardizzato per la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), si compie un ulteriore passo nel processo di semplificazione e armonizzazione della modulistica edilizia a livello nazionale. L’aggiornamento, ratificato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 30 luglio 2025, recepisce le modifiche introdotte dalla Legge “Salva Casa” (n. 105/2024), che ha riformulato l’articolo 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001).
Un aggiornamento atteso: cosa cambia
Il nuovo modello per la SCA nasce dall’accordo sancito ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. . n. 281/1997, e si inserisce nel più ampio processo di revisione della modulistica edilizia unificata, avviato con l’Accordo della Conferenza Unificata del 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/UE). Dopo l’adeguamento dei moduli per SCIA, permesso di costruire, SCIA alternativa e CILA, mancava all’appello la SCA, ora finalmente aggiornata.
Le novità normative introdotte dal Decreto “Salva Casa”
La necessità di rivedere la modulistica per la SCA deriva dalla riformulazione dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia, operata dalla Legge n. 105/2024, che ha convertito il D.L. n. 69/2024 (“Salva Casa”). In particolare, sono stati introdotti i nuovi commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, che prevedono specifiche deroghe ai requisiti igienico-sanitari minimi, purché siano rispettate precise condizioni progettuali.
Le deroghe ammesse
Le nuove disposizioni consentono di derogare ai requisiti igienico-sanitari in determinati casi, tra cui:
- Altezza interna dei locali: ammessa tra 2,40 m e 2,70 m.
- Superficie minima per alloggi monostanza:
- Fino a 20 mq per una persona.
- Fino a 28 mq per due persone.
Queste deroghe sono subordinate a condizioni specifiche, tra cui:
- Adattabilità dei locali.
- Presenza di almeno una delle seguenti situazioni:
- Immobile oggetto di recupero edilizio con miglioramento igienico-sanitario.
- Progetto di ristrutturazione che garantisca condizioni igienico-sanitarie adeguate attraverso:
- Maggiore superficie complessiva.
- Riscontri d’aria trasversali.
- Dimensioni e tipologia delle finestre.
- Ventilazione naturale, anche ausiliaria.
La nuova SCA: semplificazione e trasparenza
Con il nuovo modello, l’agibilità viene attestata tramite segnalazione certificata, da presentare entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori. Il documento risponde a criteri di semplificazione, trasparenza e uniformità, facilitando l’azione degli operatori e delle amministrazioni locali.
La SCA rimane obbligatoria nei seguenti casi:
- Nuove costruzioni.
- Sopraelevazioni e ricostruzioni totali o parziali.
- Interventi su edifici esistenti che incidano su:
- Sicurezza.
- Igiene.
- Salubrità.
- Risparmio energetico.
- Infrastrutturazione digitale.
Implicazioni operative e applicative
L’introduzione delle deroghe rappresenta un’importante apertura verso interventi di recupero edilizio e riqualificazione urbana, ma richiede un’attenta valutazione dei presupposti progettuali e della documentazione da allegare.
Sul piano operativo, sarà fondamentale:
- L’adeguamento della modulistica regionale.
- Il coordinamento con la disciplina igienico-sanitaria prestazionale, in fase di definizione ai sensi dell’art. 24, comma 1-bis del TUE.
- Il rispetto delle soglie minime derogabili, che devono essere intese come limiti inderogabili.
In sintesi, il nuovo modello per la SCA rappresenta un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione della normativa edilizia italiana, con l’obiettivo di rendere più accessibili e flessibili gli interventi sul patrimonio costruito, senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza degli ambienti abitativi.
