La prescrizione presuntiva triennale

La prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative

Fatturazione

L’attività di consulenza ed in genere l’esercizio di una professione intellettuale fino a qualche anno fa era riservato al professionista individuale iscritto all’albo. Al diritto del professionista di pagamento del compenso, si applica la speciale prescrizione presuntiva triennale prevista dall’art. 2956 del codice civile che riporta:

Si prescrive in tre anni il diritto:

1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese;

2) dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;

3) dei notai, per gli atti del loro ministero;

4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

Nel caso di specie la corte d’appello aveva respinto l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte opponente in quanto la richiesta di pagamento della parcella proveniva da una società di professionisti e non da un professionista individuale. In proposito la corte territoriale aveva ragionato per analogia a quanto recepito da costante giurisprudenza in tema di privilegio generale ex art. 2751 bis c.c., n. 2, secondo il quale il termine “professionisti” va a designare i singoli professionisti e non anche le società, indipendentemente dallo svolgimento da parte di queste ultime di una attività intellettuale analoga a quella svolta dai primi.

L’ordinanza interlocutoria affida il caso alle Sezioni Unite affinché “…riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni protette sia per le professioni non protette – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all’art. 2956 c.c., n. 2)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si esprime con Sentenza n° 13144 depositata il 25 giugno 2015, esprimendo il seguente principio di diritto:

la prescrizione presuntiva triennale del diritto dei professionisti, per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative (art. 2956 c.c., n. 2), trova la sua giustificazione nella particolare natura del rapporto di prestazione d’opera intellettuale dal quale, secondo la valutazione del legislatore del 1942, derivano obbligazioni il cui adempimento suole avvenire senza dilazione, o comunque in tempi brevi, e senza il rilascio di quietanza scritta. Ne consegue, in un regime nel quale il contratto d’opera professionale sia caratterizzato dalla personalità della prestazione, non solo che ad una società può essere conferito soltanto l’incarico di svolgere attività diverse da quelle riservate alle professioni c.d. protette, ma anche che deve necessariamente essere utilizzato uno strumento diverso dal contratto d’opera professionale e che perciò alla società non può essere opposta la prescrizione presuntiva triennale“.

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