EDIFICIO SALUBRE: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DECRETO 26 GIUGNO 2015 N.162

Argomento: MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI, IVI INCLUSO L’UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI, NONCHE’ LE PRESCRIZIONI E I REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI E UNITA’ IMMOBILIARI.

Edificio Salubre

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIOE DEL MARE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

(per i profili di competenza)

e

IL MINISTRO DELLA DIFESA

(per i profili di competenza)

Vista  la  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio,  del  19  maggio  2010,   sulla   prestazione   energetica nell’edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive modificazioni, recante recepimento della direttiva  2010/31/UE  sulla prestazione energetica nell’edilizia, di seguito decreto legislativo;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare:

l’art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu’  decreti  siano definite le modalita’ di applicazione della  metodologia  di  calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo  delle  fonti  rinnovabili negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti,  in  relazione  ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della predetta  direttiva  2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e  b)  del decreto legislativo;

l’art. 6, comma 12, che prevede  l’adeguamento  del  decreto  del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante «Linee guida nazionali  per   la   certificazione   energetica   degli   edifici», avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con  i  decreti  di cui all’ art. 4, comma 1 del decreto legislativo;

l’art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell’art.  17, assegna alle Regioni e alle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano l’attuazione delle disposizioni per l’efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l’art. 9, comma  5-sexies,  che  prevede  che  le  Regioni  e  le Province  autonome  collaborino  con  il  Ministero  dello   sviluppo economico per la definizione  congiunta  di  metodologie  di  calcolo della prestazione energetica degli edifici,  di  metodologie  per  la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la  definizione del sistema informativo comune nonche’ per  la  redazione  del  Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia  quasi zero  e  dell’azione  di   monitoraggio,   analisi,   valutazione   e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale  di  cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo;

Visto l’art. 16, comma 4 bis, del  decreto  legislativo  19  agosto 2005, n. 192, concernente l’abrogazione del  decreto  del  Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che definisce gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nei nuovi edifici  o negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di  attuazione della direttiva 2006/32/CE;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 recante definizione dei criteri generali in materia di  esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti;

Considerato che l’emanazione del  presente  decreto  e’  funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE,  e  in  particolare degli articoli 3 e 4;

Considerato l’esito positivo delle consultazioni con le  principali associazioni di categoria interessate;

Considerato che  il  presente  decreto  costituisce  uno  strumento indispensabile per la promozione degli edifici a energia quasi  zero, fissata dalla direttiva 2010/31/UE;

Acquisita l’intesa espressa dalla Conferenza Unificata nella seduta del 25 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1

Ambito di intervento e finalita’

  1. Il presente decreto definisce le modalita’ di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche  degli  edifici, ivi  incluso  l’utilizzo  delle   fonti   rinnovabili,   nonche’   le prescrizioni  e  i  requisiti  minimi  in  materia   di   prestazioni energetiche degli edifici e  unita’  immobiliari,  nel  rispetto  dei criteri generali di cui all’art. 4, comma 1, del decreto  legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come riportati nell’Allegato 1.
  2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano agli  edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del  presente  decreto,  con  “decreto  legislativo”  siintende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  e  le  ulteriori seguenti definizioni:

a) superficie disperdente S (m²): superficie che delimita il volume climatizzato V  rispetto  all’esterno,  al  terreno,  ad  ambienti  a diversa  temperatura  o  ambienti   non   dotati   di   impianto   di climatizzazione;

b) volume climatizzato V (m³): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano;

c) rapporto di forma (S/V): rapporto tra la superficie  disperdente S e il volume climatizzato V;

d) trasmittanza termica periodica YIE (W/m²K): parametro che valuta la capacita’ di una parete opaca di sfasare e attenuare la componente periodica del flusso termico che la  attraversa  nell’arco  delle  24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008  e successivi aggiornamenti;

e) riflettanza: rapporto tra l’intensita’ della  radiazione  solare globalmente riflessa e  quella  della  radiazione  incidente  su  una superficie espresso in forma  di  parametro  adimensionale,  in  modo analogo, nella scala [0-1] o nella scala [0-100];

f) impianto con sistema ibrido: impianto dotato di  generatori  che utilizzano piu’ fonti energetiche opportunamente integrate  tra  loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e  gestione.Un esempio, non esaustivo, e’ costituito da un impianto  composto  da una pompa di calore elettrica integrata  con  una  caldaia  a  gas  a condensazione.

Art. 3

Criteri e metodologie di calcolo della prestazione  energetica  degli edifici

1. Per il calcolo della prestazione energetica negli  edifici,  ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, si adottano  le  seguenti norme  tecniche  nazionali  e  le  loro  successive  modificazioni  eintegrazioni, predisposte in conformita’ allo sviluppo delle norme EN a supporto della direttiva 2010/31/UE, nonche’ le norme  all’allegato2 al presente decreto:

a)  raccomandazione  CTI  14/2013  “Prestazioni  energetiche  degliedifici – Determinazione dell’energia primaria  e  della  prestazione energetica EP per  la  classificazione  dell’edificio”  e  successive norme tecniche che ne conseguono;

b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici  –  Parte1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici  –  Parte2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione  di  acqua  calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione;

d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici  –  Parte3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;

e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici  –  Parte4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi  di  generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria;

f) UNI EN 15193 – Prestazione energetica degli edifici –  Requisiti energetici per illuminazione.

2. Le ulteriori metodologie di calcolo finalizzate  alla  redazionedell’attestato di prestazione energetica sono riportate  nelle  Linee guida nazionali  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppoeconomico, 26 giugno 2009 e  nei  successivi  aggiornamenti  previstidall’art. 6, comma 12, del decreto legislativo.

3. Il Comitato Termotecnico  Italiano  –  Energia  e  Ambiente,  diseguito CTI,  entro  90  giorni  dall’emanazione  delle  norme  EN  a supporto della direttiva 2010/31/UE, predispone uno schema  di  normatecnica nazionale  e  relative  linee  guida  per  il  calcolo  della prestazione energetica con metodo orario, semplificato sulla base  diquanto definito nella norma UNI EN  ISO  13790,  al  fine  della  sua eventuale  introduzione  nelle  successive  revisioni  del   presente decreto.

Art. 4

Criteri generali e  requisiti  delle  prestazioni  energetiche  degli edifici

1. I criteri generali e i requisiti  della  prestazione  energeticaper  la  progettazione  degli  edifici  e  per  la  progettazione   e installazione degli impianti sono fissati dalla legge 9 gennaio 1991,n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412 e successive modificazioni, nonche’ dalle ulteriori  disposizioni di cui all’Allegato 1 al presente decreto.

2. L’Enea, in collaborazione con il CTI, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, predispone uno studio  sui  parametri tecnici dell’edificio  di  riferimento,  al  fine  di  verificare  le caratteristiche   delle   tecniche   costruttive,   convenzionali    einnovative,  e  monitorare  l’evoluzione  dei  requisiti   energetici ottimali. Per gli edifici non residenziali, tale studio  comprende  i requisiti energetici minimi  degli  impianti  di  illuminazione,  con particolare attenzione  all’interazione  fra  luce  naturale  e  luce artificiale, degli ascensori e delle scale mobili.

Art. 5

Criteri generali in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo,  manutenzione e ispezione degli impianti

1.  I  criteri  generali  in  materia  di  esercizio,   conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli  impianti  termici  per  la climatizzazione  invernale  ed  estiva  degli  edifici   e   per   la preparazione dell’acqua calda  per  usi  igienici  sanitari  a  norma dell’art. 4, comma 1-bis del decreto legislativo,  sono  fissati  dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.

Art. 6

Funzioni delle Regioni e delle Province autonome

1. Le disposizioni di cui al presente  decreto  si  applicano  alle Regioni e alle Province autonome  che  non  abbiano  ancora  adottato provvedimenti di recepimento della direttiva 2010/31/UE.

2. Per promuovere una applicazione omogenea  del  presente  decreto sull’intero territorio nazionale, nel disciplinare  la  materia,  nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento  comunitario  nonche’ dei principi fondamentali della direttiva 2010/31/UE  e  del  decret olegislativo, le Regioni, le Province  autonome,  il  Ministero  dello sviluppo economico e il Ministero dell’Ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare collaborano e concorrono per la  definizione  e l’aggiornamento:

a) delle metodologie di calcolo della prestazione energetica  degli edifici in conformita’ ai principi generali di  cui  all’art.  3  de lpresente decreto;

b) dei requisiti minimi di edifici e impianti;

c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo  comune  di  cui  all’art.  6,comma 12, lettera d) del decreto legislativo, anche in collaborazione con il Dipartimento della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri;

d) del Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di  cui  all’art.  4-bis,  comma  2  del  decreto legislativo;

e) dell’azione di monitoraggio, analisi, valutazione e  adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 del decreto legislativo.

Art. 7

Strumenti di calcolo

1.  Gli  strumenti  di  calcolo  e  i  software   commerciali   per l’applicazione delle metodologie  di  cui  al  comma  1  dell’art.  3 garantiscono che i valori degli  indici  di  prestazione  energetica, calcolati  attraverso  il  loro  utilizzo,  abbiano  uno  scostamento massimo di piu’ o meno il 5  per  cento  rispetto  ai  corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento di cui al comma

2. La garanzia e’ fornita attraverso  una dichiarazione resa  dal  CTI,  previa  verifica  del  rispetto  della condizione di cui al presente comma.   2. Il CTI predispone lo strumento nazionale  di  riferimento  sulla cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1.

3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al  comma  1, la medesima e’ sostituita da  autodichiarazione  del  produttore  del software commerciale, in cui compare il riferimento  della  richiesta di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI.

4. L’Enea, in collaborazione con il CTI predispone uno  studio  per valutare l’aggiornamento della classificazione degli edifici e  degli spazi di cui al paragrafo 1.2, dell’Allegato  1,  in  relazione  alle diverse condizioni di utilizzo, anche all’interno  di  edifici  della stessa categoria.

5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo,  per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi  di  calcolo  dellaprestazione energetica degli  edifici,  gli  eventuali  aggiornamenti delle norme tecniche di  cui  all’art.  11  del  decreto  legislativo stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data  della  loro pubblicazione.

Art. 8

Abrogazioni e disposizioni finali    1. Al decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192  e  successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:   a) all’Allegato A, commi 39 e 40, secondo capoverso, le  parole  da”Ai  fini  della  conversione”  fino   a   “e   i   suoi   successivi aggiornamenti;” sono soppresse;   b) gli Allegati C, H, L, M, sono soppressi.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in  vigore  a decorrere dal 1° ottobre 2015.