DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Immobili

Per poter fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di immobili, acquistati direttamente dall’impresa, è necessario che i lavori siano finiti su tutto il fabbricato e che sia stata presentata al Comune, da parte dell’impresa, la Comunicazione di fine lavori.

Il Ministero Economia e Finanze ha, quindi, chiarito le condizioni che consentono di usufruire della detrazione fiscale per l’acquisto direttamente dalle imprese costruttrici di immobili ristrutturati.

Si ricorda che per le spese di acquisto, direttamente dalle imprese costruttrici, di fabbricati a uso abitativo ristrutturati è prevista una detrazione Irpef.

L’acquirente deve calcolare la detrazione del 50%, indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti dall’impresa , su un importo forfettario pari al 25% del prezzo di vendita (compreso dell’Iva).

La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Il limite massimo di spesa ammissibile è di 96.000 euro e deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al numero di persone che partecipano alla spesa. Di conseguenza, questo importo va suddiviso tra tutti i soggetti aventi diritto all’agevolazione.

La detrazione si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del dpr 380/2001. Non spetta, invece, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione, ordinaria o straordinaria.

La guida delle Entrate su ristrutturazioni edilizie e le circolari n. 15 del 2003n. 7 del 2017 è stato precisato che “la detrazione in esame è riconosciuta per l’acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non assumono rilievo i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari”.

La guida dell’Agenzia delle Entrate sulle ristrutturazioni edilizie specifica che per ottenere la detrazione fiscale occorre che l’immobile sia assegnato entro 18 mesi dalla comunicazione di fine lavori e che la detrazione è legata alla singola unità immobiliare.

Inoltre, le circolari n. 15/2003 e n. 7/2017 precisano che:

la detrazione per la ristrutturazione è riconosciuta per l’acquisto di unità abitative collocate in immobili interamente ristrutturati, mentre non lo è per i lavori di recupero del patrimonio edilizio riguardanti le singole unità immobiliari.

Inoltre: si può ottenere la detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato (a partire tuttavia dall’anno in cui i lavori sono finiti).

Infine, come richiamato dal viceministro, l’articolo 16-bis, comma 3 del decreto 917/1986 (TUIR) prevede che: la detrazione prevista dal comma 1 per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetti anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori all’assegnazione dell’immobile.

Il Mef ha, quindi, confermato l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate: per usufruire delle detrazioni è necessario che siano ultimati i lavori sull’intero fabbricato, tramite l’apposita presentazione al Comune, da parte dell’impresa, della “Comunicazione di fine lavori“.