CORSO NAZIONALE “ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON”. RISERVATO AI GEOMETRI, ARCHITETTI, INGEGNERI ISCRITTI ALL’ALBO

Esperto in interventi di risanamento gas radon

I geometri, ingegneri e architetti iscritti all’Albo possono conseguire la qualifica di esperti in interventi di risanamento gas radon con la partecipazione al corso universitario dedicato di 60 ore

A seguito dell’emanazione del decreto legislativo n.101/2020, i geometriarchitetti e ingegneri iscritti all’albo professionale, possono svolgere l’attività di progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici, secondo quanto indicato nell’allegato II del citato decreto. Gli edifici pubblici e privati vanno tutti monitorati, in quanto il gas radon rappresenta la seconda causa di morte per il cancro del polmone, dopo il fumo di sigaretta.

Per esercitare l’attività è obbligatorio essere geometri, ingegneri, architetti iscritti all’Albo/Ordine professionale e aver partecipato ad un corso universitario dedicato di 60 ore. Il corso di qualifica professionale sarà svolto online con i docenti in aula, con i quali saranno affrontate le specifiche attività di rilevamento e di cantiere per le azioni di bonifica richieste. 

CREDITI FORMATIVI : 60+3 (esame intermedio e finale obbligatorio)

ATTESTATO FINALE: Al termine del Corso di 60 ore, con la frequenza in aula verificata nel pieno rispetto del Regolamento della Formazione Continua e Obbligatoria del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, sarà rilasciato un attestato nominale, che attribuisce al partecipante la qualifica di Esperto in interventi di mitigazione e risanamento Radon ai sensi del D.Lgs. 101/2020.

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Al termine del Corso gli abilitati saranno inseriti in un elenco speciale online  per essere contattati dall’utenza finale

Dopo aver acquistato il Corso invia la copia del bonifico (costituisce nota fiscale) e la dichiarazione sostitutiva di notorietà per scaricarla clicca qui, unitamente ad un tuo documento di identità, il codice fiscale e un recapito telefonico a info@tecnicieprofessione.it

Note: E’ obbligatorio ai fini della validità del Corso e dell’attribuzione dei crediti formativi, la presenza obbligatoria delle ore di formazione previste.

DETRAZIONI FISCALI: I costi della formazione sono deducibili ai fini Irpef, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

NOTA BENE: Gli ingegneri e Architetti iscritti all’Albo dovranno richiedere il riconoscimento dei crediti formativi presso l’ordine professionale di appartenenza, previa presentazione dell’attestato di qualifica.

AGEVOLAZIONII Geometri iscritti all’Albo Professionale con  età anagrafica non superiore ai 35 anni alla data di presentazione della domanda e in regola con i pagamenti Cassa Geometri, possono richiedere  un contributo per la formazione al termine del Corso.

Per scaricare il Programma del Corso clicca qui

Per ogni info: +393792362491 – 393332929917       

ALCUNE INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ DELL’ESPERTO IN INTERVENTI DI RISANAMENTO GAS RADON: Il decreto prevede che d’ora in avanti il livello di riferimento previsto di concentrazione dovrà essere inferiore a 300 Bq/m3 sia nei luoghi di lavoro, che nelle scuole e nelle abitazioni.
Per le nuove costruzioni secondo le disposizioni del decreto dal 1.1.2025 già in fase di progettazione occorrerà tener conto di un livello di concentrazione sotto i 200/Bq/m3

un intervento di risanamento

L’art. 18, inoltre, ha introdotto l’obbligo di comunicazione e trasmissione dei risultati ottenuti attraverso le misurazioni di gas radon sui luoghi di lavoro alla banca dati nazionale che si occupa della sorveglianza della radioattività ambientale. Se il datore di lavoro non esegue le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 101/2020, è soggetto ad alcune sanzioni. Nello specifico, quando l’esercente non effettua le misurazioni secondo le modalità e le scadenze indicate nella normativa sul radon nei luoghi di lavoro, è punito con l’arresto da 1 a 6 mesi o con un’ammenda compresa tra i 2.000€ e i 15.000€. Se non si avvale di professionisti esperti e non attua le misure correttive previste, è punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno o con un’ammenda compresa tra i 5.000€ e i 20.000€. Infine, se non comunica e non trasmette i risultati ottenuti alla banca dati preposta, rischia una sanzione amministrativa da 2.000€ a 10.000€. 

Cadenza delle misure del gas radon: ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico. Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3. Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare: a seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.