CONTRIBUTO PEREQUATIVO PER I PROFESSIONISTI: DOMANDA ENTRO IL 28 DICEMBRE

contributo perequativo

Scade il 28 dicembre 2021 il termine per trasmettere l’istanza per accedere, se spettante, al contributo a fondo perduto perequativo del “Decreto Sostegni bis”.

Il contributo a fondo perduto è previsto a favore dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021.
Il contributo spetta a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro e che si sia verificato un peggioramento del risultato economico d’esercizio per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il 30%.

Possono accedere al contributo i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021 e la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria e comunque entro il 30 settembre 2021.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del richiedente o, in alternativa e su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere richiesto come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia Entrate. Il predetto credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e corrispettivi”.

Come richiedere il contributo – Contributo a fondo perduto perequativo del “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi 16-27, del Dl n. 73 del 25 maggio 2021)

I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto perequativo possono richiederlo con apposita istanza, da presentare in via telematica mediante:

  • procedura web nel portale Fatture e corrispettivi del sito web dell’Agenzia
  • invio file attraverso il Desktop telematico.

L’istanza deve contenere:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente, del soggetto deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del rappresentante legale o del tutore firmatario dell’istanza e dell’intermediario delegato alla trasmissione e la partita iva del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali;
  • i dati relativi alla sussistenza dei requisiti e i dati necessari per il calcolo del contributo spettante;
  • l’IBAN del richiedente il contributo;
  • la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta;
  • le sezioni dedicate alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti e al non superamento dei limiti massimi di aiuti di Stato previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
  • l’importo del contributo richiesto, se rideterminato ai fini del rispetto del limite massimo per la predetta sezione 3.1;
  • il quadro A con indicazione degli aiuti di Stato ricevuti dal richiedente durante il periodo di emergenza;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente abbia dichiarato nell’istanza che fa parte di un’impresa unica, i codici fiscali dei soggetti appartenenti alla stessa, da indicare nel quadro B;
  • in caso di fruizione degli aiuti di Stato riconosciuti ai fini dell’IMU, occorre compilare nel quadro C un rigo per ciascun comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti, indicando il codice catastale del comune e il numero dei predetti immobili.

Possono presentare l’istanza, per conto del richiedente, gli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:

  • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
  • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi);
  • dichiarano, nell’istanza, di essere stati appositamente delegati dal richiedente.

È possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già riconosciuto il contributo. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale e definitiva al contributo.

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