CARO MATERIALI: IL MODELLO PER LE ISTANZE DELL’ANCE

Caro materiali edili

Negli ultimi mesi si stanno registrando incrementi nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione, la cui entità sta determinando difficoltà alle imprese appaltatrici. Si tratta di incrementi straordinari, basti pensare all’eccezionale aumento del prezzo dell’acciaio, che tra novembre 2020 e febbraio 2021 è aumentato del 130%, come anche altri materiali di primaria importanza per l’edilizia. La situazione è resa ancora più critica dal rincaro straordinario dei costi dell’energia elettrica, del gas e del petrolio, iniziato dalla seconda metà del 2021, ulteriormente aggravato a causa del conflitto russo-ucraino, non ultimo l’aumento dei carburanti che naturalmente incide sulle voci di costo di trasporti e noli. Il tutto ha portato, anche alla irreperibilità, sia sul mercato comunitario che nazionale, di alcuni materiali di fondamentale importanza, come il ferro. Sono tutte motivazioni che hanno portato alla richiesta di revisione del contratto di appalto, dalla proroga/sospensione dei lavori fino a considerare l’adozione di urgenti misure volte alla riconduzione ad equità delle condizioni contrattuali, a fronte della situazione di eccessiva onerosità sopravvenuta. Vi ricordiamo che ogni materiale scelto e messo in opera infuisce sulle prestazioni dell’edificio e anche sulla salute delle perdone: è bene che ogni tecnico controlli la presenza di concentrazioni nocive nelle etichettature, che possono causare problemi a volte gravi per la salute degli occupanti.

Nuovo modello di istanze

A tal riguardo l’ANCE, Associazione nazionale costruttori in edilizia, ha predisposto un nuovo modello di istanza da utilizzare per le specifiche situazioni contrattuali in essere, al fine di aiutare le imprese nella richiesta di revisione dei contratti di appalto in corso nei confronti delle stazioni appaltanti. Lo scopo è di scongiurare il blocco dei cantieri pubblici in corso e di quelli di prossima aggiudicazione. Il nuovo schema (rispetto al precedente, riguardante la sospensione totale o parziale per cause di forza maggiore) contiene un aggiornamento di rilievo: il documento aggiornato include l’ipotesi di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Questo secondo modello di istanza serve alle imprese per richiedere alle stazioni appaltanti una forma di tutela in conseguenza dello straordinario ed insostenibile aumento dei prezzi dei materiali.

La norma alla base del nuovo format di istanza è l’art. 1256 del Codice Civile (Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea), il quale stabilisce che:

l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

Diverse richieste di istanza

In particolare, il nuovo modello è utilizzabile per le seguenti richieste di istanze:

  • proroga del contratto
  • sospensione dei lavori
  • variante per riconoscere l’aumento dei prezzi
  • equo compenso per gli interventi da eseguire.

Il documento illustra quelle che sono le criticità operative sul normale andamento delle attività di cantiere, generate dalle varie cause elencate poc’anzi, che stanno producendo incrementi dei prezzi d’acquisto impensabili fino a qualche mese fa.

Proroga dei termini

La concessione di una congrua proroga dei termini contrattuali ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 5 del dlgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e delle relative norme del capitolato speciale di appalto.

Sospensione dei lavori e riequilibrio contrattuale

La sospensione totale dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 1 del dlgs n. 50/2016 e del capitolato speciale di appalto sul presupposto del verificarsi di una circostanza speciale tale da impedire la regolare prosecuzione dei lavori.

Variante in corso d’opera

Viene poi ipotizzata l’adozione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, lettera a) del dlgs n. 50/2016 di una variante in corso d’opera che introduce una clausola di revisione prezzi tale da scongiurare carenze di effettività dell’offerta economica presentata dalla scrivente impresa in fase di gara.

Equo compenso

Infine, come rimedio possibile, è il riconoscimento di un equo compenso ai sensi dell’art. 1664, comma 2 c.c., volto a ristorare l’appaltatore delle gravi difficoltà di esecuzione evidenziate in narrativa, che ne hanno reso significativamente più onerosa la prestazione, alterando l’equilibrio sinallagmatico del contratto.

In allegato lo schema istanze dell’ANCE che le imprese devono adattare in base alle varie circostanze.