BONUS FACCIATE ANCHE PER IL RECUPERO PORTALI DI PREGIO

bonus facciate

È possibile beneficiare del bonus facciate anche nel caso di portoni e portali con funzione decorativa e ornamentale. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate

Con la risposta all’interpello n. 352/2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come ci si debba comportare in presenza di portali e portoni di rilevanza ornamentale e decorativa.

Il caso nasce da una chiesa, nella quale si intende iniziare il restauro e il risanamento conservativo del portale d’ingresso dell’edificio religioso, composto da portone, cornice e lunetta. Alla luce di questa risposta dell’Agenzia delle entrate, si chiarisce che il beneficio del Bonus Facciate può essere esteso a tutte le situazioni di palazzi storici qualificati.

Nel caso specifico l’istante spiega che solo una parte del portale ha reale funzione d’ingresso per circa 11,90 m², mentre la superficie complessiva del manufatto è di oltre 48 m² comprensiva della cornice sovrastante il portone e quella della lunetta. Detto ciò, si chiede se ci si possa avvalere della detrazione “bonus facciate”, con eventuale opzione per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione o per lo “sconto in fattura”, di cui all’art. 121 del dl n. 34 del 2020.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate: ok bonus facciate anche per il restauro del portale

Come consueto, l’Agenzia in premessa fa un excursus sulla tipologia e caratteristiche della detrazione oggetto d’interpello e sulle modalità di applicazione.

In particolare, il Fisco ricorda che la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A (a carattere storico) o B (totalmente o parzialmente edificata, diversa dalle zone A) ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Nel caso in esame, la funzione del portale della chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso all’interno dell’edificio ma lo stesso elemento architettonico assume, per la sua dimensione ed imponenza, anche una funzione decorativa e ornamentale; si ritiene, quindi, che nel presupposto che sussistano tutte le condizioni previste dalla disciplina, le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale possano essere ricondotte nell’ambito della detrazione in esame.

Conseguentemente, l’istante potrà avvalersi anche delle disposizioni previste dall’art. 121 del dl 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto Rilancio“), il quale stabilisce che i soggetti che sostengono le spese per gli interventi indicati nel comma 2 (tra i quali rientrano anche quelli ammessi al bonus facciate) possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;
  • per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

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