APPROVATA LA LEGGE QUADRO SULLA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITA’: PROCEDURE SEMPLIFICATE E GOVERNANCE RAFFORZATA

Questa legge rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente e coordinata della ricostruzione post-calamità, assicurando tempi più rapidi e procedure più chiare per il ripristino dei territori colpiti.
E’ stata approvata la legge quadro sulla ricostruzione post-calamità, che garantisce un modello unico per la ricostruzione, al fine di semplificare e velocizzare le procedure e ridurre i tempi di intervento nelle fasi post-emergenziali.
Il coordinamento della ricostruzione
La legge stabilisce il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, sia naturali che antropici, per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Queste misure entrano in vigore nei casi in cui non sia possibile procedere con ordinanze di protezione civile.
Governance della ricostruzione
La legge disciplina la figura del Commissario straordinario, che può essere il Presidente della Regione interessata, uno dei Presidenti delle Regioni coinvolte in caso di eventi ultraregionali o un esperto con competenze manageriali specifiche. Il Commissario, entro sei mesi dalla nomina, deve adottare un piano generale pluriennale di interventi, includendo eventuali misure di riqualificazione ambientale e morfologica dei territori colpiti.
Il Commissario straordinario ha la facoltà di adottare ordinanze con deroghe a disposizioni di legge, purché rispettino:
- le norme penali;
- i principi generali dell’ordinamento;
- le disposizioni del codice antimafia;
- il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- i vincoli inderogabili dell’Unione Europea.
Strutture di supporto e fondi per la ricostruzione
A supporto del Commissario, viene istituita una Cabina di coordinamento che opera sotto la supervisione del Presidente del Consiglio, attraverso il Dipartimento Casa Italia. Questa struttura ha il compito di indirizzare, programmare, gestire e monitorare le attività di ricostruzione.
Sono previsti due fondi principali:
- Fondo per la ricostruzione, destinato a finanziare gli interventi;
- Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari, per garantire la gestione operativa della ricostruzione.
Inoltre, viene istituita la Conferenza dei Commissari straordinari, una struttura permanente per favorire la condivisione di dati e buone pratiche.
Modifica della Cabina di regia
La legge aggiunge un nuovo compito alla Cabina di regia del Codice dei contratti pubblici, includendo l’elaborazione di indicazioni operative per la ricostruzione di rilievo nazionale e la diffusione delle migliori pratiche.
Ruolo dei Comuni e strumenti urbanistici
Ai Comuni spetta il compito di adeguare la pianificazione urbanistica con semplificazioni procedurali e deroghe. Gli interventi edilizi potranno essere realizzati tramite Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia), mentre per gli edifici privati i proprietari dovranno costituire consorzi obbligatori.
Gli interventi saranno esclusi dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS se non prevedono:
- aumento della popolazione insediabile;
- espansione delle aree urbanizzate;
- opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
Interventi di ricostruzione pubblica e privata
La legge disciplina i finanziamenti per la ricostruzione di:
- scuole, edifici pubblici e caserme;
- infrastrutture e opere di difesa del suolo;
- beni culturali, archivi, musei e biblioteche;
- cappelle private nei cimiteri.
Gli atti amministrativi necessari per la realizzazione degli interventi devono essere rilasciati entro 7 giorni (o al massimo 15 giorni in caso di richiesta motivata), trascorsi i quali si applica il silenzio-assenso.
Gestione delle macerie
Il Commissario straordinario predispone un piano per la gestione delle macerie. I materiali risultanti dal crollo degli edifici sono classificati come “rifiuti urbani non pericolosi”, con eccezione per quelli contenenti amianto, considerati rifiuti pericolosi. Non costituiscono rifiuto i materiali di interesse storico e architettonico.
Tutela dei lavoratori e liquidazione delle assicurazioni
Gli interventi di ricostruzione dovranno rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali e prevedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Le imprese dovranno rispettare specifici obblighi in materia di sicurezza e versamenti contributivi.
Infine, è prevista una procedura di liquidazione anticipata per le imprese assicurate che abbiano subito danni a beni strumentali, con un anticipo del 30% dell’importo dovuto.