AGGREGAZIONI TRA PROFESSIONISTI FUORI DALLA TASSAZIONE

Introdotta la neutralità fiscale per la costituzione di studi associati e per gli apporti in società tra professionisti e in associazioni e società professionali

La riforma fiscale italiana ha introdotto un significativo cambiamento con il principio di neutralità fiscale per le trasformazioni di studi professionali in società tra professionisti (STP) e per gli apporti in associazioni e società professionali. Questo movimento verso la neutralità fiscale mira a facilitare le operazioni di riorganizzazione e aggregazione tra professionisti, eliminando gli ostacoli fiscali che hanno precedentemente frenato l’adozione di tali strutture societarie. Con l’approvazione del decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (Legge 111/2023), si assiste a una revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES). La nuova normativa prevede che il principio di neutralità fiscale si applichi a operazioni straordinarie come conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relative a società tra professionisti, nonché agli apporti in associazioni senza personalità giuridica e alle posizioni partecipative in associazioni professionali o società semplici. Inoltre, il decreto legislativo introduce il principio di onnicomprensività come criterio generale per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, analogamente ai lavoratori dipendenti. Questo significa che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà determinato dalla differenza tra tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e le spese sostenute nello stesso periodo. Queste misure sono state accolte come un passo avanti per semplificare e incentivare la collaborazione tra professionisti, promuovendo una maggiore efficienza e crescita nel settore dei servizi professionali.

Le nuove misure si applicheranno secondo la seguente tempistica:

– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è immediata (a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto);

– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025, dal momento che la legge istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;

– in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove regole sono già operative perchè la legge prevede che le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Confprofessioni: ‘bene il Governo sulle aggregazioni tra professionisti’

Le nuove misure si applicheranno secondo la seguente tempistica:
 
– in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è immediata (a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto);
 
– in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, le novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2025, dal momento che la legge istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
 
– in materia di imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove regole sono già operative perchè la legge prevede che le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.