NON SCATTA IL BONUS PRIMA CASA PER LA RINUNCIA AL DIRITTO DI ABITAZIONE
La rinuncia a titolo gratuito al diritto di abitazione deve essere tassata, oltre che con l’imposta di donazione, con le imposte ipotecaria e catastale e le rispettive aliquote del 2 e dell’1 per cento, da applicare al valore del diritto rinunciato. Non si può applicare l’agevolazione prima casa e così
degradare alla misura fissa le imposte proporzionali.