SICUREZZA: LA COMPATIBILITA’ TRA RLS E CSP ALLA LUCE DELL’INTERPELLO n.4/2026

L’Interpello n. 4/2026 affronta una questione particolarmente rilevante per il sistema della prevenzione nei cantieri temporanei o mobili: la compatibilità tra la funzione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e quella di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).
Il problema è correttamente individuato
L’Interpello coglie un elemento essenziale: il possibile conflitto derivante dall’assunzione contemporanea delle due funzioni quando il datore di lavoro dell’RLS operi direttamente nel medesimo cantiere attraverso propri lavoratori.
In tale situazione, infatti, l’RLS è chiamato a esercitare prerogative di rappresentanza, consultazione, controllo e proposta nei confronti dell’organizzazione aziendale di appartenenza, mentre il CSP svolge una funzione tecnica di pianificazione della sicurezza, destinata a incidere sulle modalità organizzative del cantiere e sulle misure di prevenzione da adottare.
La coesistenza dei due ruoli può generare una significativa sovrapposizione di interessi e responsabilità, con il rischio di compromettere quella necessaria autonomia che deve caratterizzare l’effettivo esercizio della rappresentanza dei lavoratori.
Una soluzione pratica ragionevole
La tutela della salute e sicurezza sul lavoro non può limitarsi a una lettura formalistica delle norme, ma richiede che ciascuna funzione sia esercitata in modo realmente autonomo ed efficace. Quando la coincidenza soggettiva dei ruoli rischia di compromettere tale autonomia, risulta coerente privilegiare un’interpretazione che preservi la distinzione delle funzioni e l’equilibrio del sistema prevenzionistico.
Sotto questo profilo, l’orientamento espresso dall’Interpello risponde a una logica di effettività della tutela e di garanzia della genuina rappresentanza dei lavoratori.
Il limite della motivazione
Nel D.Lgs. n. 81/2008 non esiste una disposizione che preveda espressamente l’incompatibilità tra RLS e CSP. L’affermazione di una incompatibilità in termini assoluti rischia pertanto di attribuire alla normativa un contenuto che il legislatore non ha esplicitamente introdotto.
Una lettura sistematica delle disposizioni contenute negli articoli 50, 91 e 100, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 conduce a valorizzare il principio di effettività delle funzioni prevenzionistiche e la necessità che ciascun soggetto possa operare senza condizionamenti derivanti da ruoli potenzialmente confliggenti.
Una formulazione più rigorosa
Alla luce di tali considerazioni, la formulazione tecnicamente più corretta non sarebbe quella secondo cui:
“esiste incompatibilità tra RLS e CSP”.
Piuttosto, potrebbe affermarsi che:
Il D.Lgs. n. 81/2008 non prevede un’incompatibilità espressa tra RLS e CSP. Tuttavia, quando il datore di lavoro dell’RLS operi direttamente nel medesimo cantiere mediante propri lavoratori, il cumulo delle funzioni determina una sovrapposizione suscettibile di compromettere l’effettiva autonomia nell’esercizio delle attribuzioni rappresentative dell’RLS; per tale ragione, secondo un’interpretazione sistematica e funzionale delle disposizioni degli artt. 50, 91 e 100, comma 4, il cumulo deve ritenersi non compatibile con la distinta ed effettiva esplicazione delle due funzioni.
L’Interpello n. 4/2026 rappresenta un contributo importante perché individua correttamente un potenziale vulnus nel sistema della prevenzione e propone una soluzione orientata all’effettività della tutela.
Più che di una incompatibilità normativa espressa, tuttavia, appare opportuno parlare di una incompatibilità funzionale derivante dalla concreta impossibilità di garantire, in determinate situazioni, la piena autonomia e distinzione delle due funzioni.
Una precisazione non meramente terminologica, ma essenziale per mantenere il necessario equilibrio tra interpretazione della norma e principi che governano il sistema di salute e sicurezza sul lavoro.
