VANO TECNICO E DEPOSITO: CRITERI GIURISPRUDENZIALI E IMPLICAZIONI URBANISTICHE

Nel panorama della normativa edilizia, distinguere correttamente un vano tecnico da un locale deposito è tutt’altro che una questione marginale. Questa qualificazione incide direttamente sulla legittimità urbanistica dell’intervento e sulla necessità di un titolo abilitativo, determinando la linea di demarcazione tra un’opera conforme e un abuso edilizio sanzionabile.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito più volte che il vano tecnico è un volume edilizio funzionale e strumentale, strettamente legato al funzionamento degli impianti tecnologici essenziali di un edificio (caldaie, ascensori, centrali termiche, ecc.). Per questa ragione, non è computabile ai fini volumetrici e non è soggetto ai limiti costruttivi ordinari. Al contrario, un deposito è un volume destinato a usi produttivi o logistici, con una funzione autonoma rispetto al funzionamento dell’edificio, e pertanto soggetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti.

La sentenza del TAR Lombardia: un chiarimento giurisprudenziale

La recente sentenza n. 562 del 18 giugno 2025 del TAR Lombardia, Sez. Brescia, ha affrontato con precisione questa distinzione, respingendo la tesi difensiva di una ricorrente che qualificava come vano tecnico un locale in realtà utilizzato come deposito. La decisione rappresenta un punto di riferimento per la definizione giuridica di questi spazi e per la valutazione della legittimità edilizia degli interventi realizzati.

Vano tecnico e deposito: i criteri giurisprudenziali per la distinzione

1. Il contesto della controversia

Nel caso esaminato dal TAR Lombardia (sent. n. 562/2025), una società proprietaria di un capannone artigianale aveva realizzato un locale interrato, qualificandolo nella domanda di sanatoria come “vano tecnico adibito a deposito”. L’opera era stata oggetto di ordinanza di demolizione e successiva acquisizione al patrimonio comunale per inottemperanza. La ricorrente contestava la legittimità degli atti, sostenendo che si trattasse di un vano tecnico non soggetto a titolo abilitativo.

2. La qualificazione edilizia: perché non si trattava di un vano tecnico

Il TAR ha rigettato tale ricostruzione, ribadendo un principio chiave già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato:

> «Sono riconducibili alla nozione di vano tecnico esclusivamente i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso a quegli impianti tecnici…»

La sentenza ha dunque confermato che un locale destinato a deposito, pur se definito formalmente come vano tecnico, non può beneficiare dell’esenzione dai limiti volumetrici e urbanistici previsti dalla normativa.

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