FOTOVOLTAICO SUL TETTO DEL CONDOMINIO: DIRITTO GARANTITO ANCHE SENZA DELIBERA ASSEMBLEARE

fotovoltaico in condominio

Si possono installare i pannelli sul tetto del condominio a meno che non si modifichino delle parti comuni. Se non è vietato dal regolamento condominiale, l’assemblea non può impedirlo. Lo ha ricordato il TAR del Lazio.

Con una sentenza il TAR del Lazio ha ribadito ciò che è già stabilito dal Codice civile: il singolo proprietario di un appartamento può installare impianti di energia da fonti rinnovabili anche sulle superfici comuni del condominio e senza autorizzazioni dell’assemblea condominiale.

I fatti si riferiscono a un impianto di pannelli solari fotovoltaici e termici realizzato sul tetto di un condominio di Cuneo nel 2012, per il quale il singolo proprietario aveva ottenuto l’autorizzazione dal Comune a patto che l’”opera fosse aderente o integrata nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificassero la sagoma dell’edificio stesso”.

A seguito dell’autorizzazione ricevuta, il condomino aveva richiesto al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il riconoscimento degli incentivi previsti con il decreto in vigore per quegli impianti fotovoltaici che fossero entrati in esercizio tra il 31 maggio 2011 e il 31 dicembre 2016.

GSE aveva dapprima accolto la richiesta, ma successivamente, a seguito di una verifica, aveva ritenuto che l’impianto fosse stato realizzato abusivamente da parte del condomino, in quanto il tetto dell’edificio non rientrava nella sua disponibilità secondo quanto previsto dal regolamento condominiale. Quindi, nel 2014, il GSE provvedeva a fare decadere gli incentivi precedentemente assegnati.

Il proprietario dell’appartamento si è quindi rivolto al TAR del Lazio per avere giustizia e riottenere gli incentivi promessi e poi sottratti.

Si può installare un impianto fotovoltaico per uso personale sul tetto del condominio a certe condizioni

Il tribunale amministrativo gli ha dato ragione (sentenza 15948/2022), in quanto l’articolo 1122 bis c.c., aggiunto con la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, e quindi entrato in vigore prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, consente espressamente a ogni condomino di installare “impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinate al servizio di singole unità sul lastrico solare, su ogni altra superficie idonea comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.”

L’assemblea condominiale, si legge nella sentenza, non può quindi negare l’installazione di un impianto da fonte di energia rinnovabile, a meno che l’intervento comporti modificazioni alle parti comuni.

Solo nel caso in cui venga fornita la prova che la posa dei pannelli, ad opera del condomino possa ledere il decoro architettonico dell’edificio oppure compromettere la stabilità o la sicurezza del fabbricato, l’assemblea può intervenire per paralizzare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.

Nel caso specifico, l’assemblea condominiale non ha fornito alcuna di queste prove, né l’opera dell’impianto fotovoltaico del proprietario dell’appartamento ha comportato modifiche alle parti comuni. Quindi il condomino deve riottenere l’assegnazione degli incentivi.

La sentenza del TAR di fatto ha ricordato quanto già stabilito dal Codice civile. Se i lavori non comportano una modifica delle parti comuni, una delibera dell’assemblea, anche approvata a maggioranza, non ha il potere di impedire l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà dell’interessato.

L’unico modo per impedirlo è che il regolamento del condominio approvato all’unanimità (quindi non l’assemblea), specifichi l’impossibilità di un uso del genere delle parti comuni: un impedimento che in questo particolare caso evidentemente non era indicato.

ALLEGATA LA SENTENZA