SILENZIO ASSENSO NEL PERMESSO DI COSTRUIRE: NORMATIVA E SENTENZE

Il permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune che autorizza l’attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica. A fare ulteriore chiarezza in merito alla normativa e alle Sentenze di merito, l’Ance ha aggiornato il Dossier sul meccanismo del silenzio-assenso. Il permesso di costruire ha sostituito i precedenti istituti della “concessione edilizia” (di cui alla legge 28 gennaio 1977 n. 10, cosiddetta Legge Bucalossi) e della “licenza edilizia” (di cui all’art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 , Legge urbanistica statale) ed è disciplinato dal dpr 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), modificato dal dl n. 70/2011 e poi dal dl n. 83/2012, che hanno introdotto il principio del “silenzio-assenso” per il suo rilascio.
Dalle sentenze in materia è oramai acclamato che, le Amministrazioni locali devono attenersi alla norma nazionale che prevale sulle norme regionali di dettaglio, soprattutto quando questa è stata adottata prima della conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Nell’introduzione del dossier l’ANCE ricorda che il Testo Unico Edilizia art.20, comma 8, del dpr 380/2001), come modificato dal dlgs n. 127/2016, prevede espressamente che:
decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso.
Successivamente la norma ha introdotto (dl n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020) la possibilità, su richiesta dell’interessato, di rilascio di un’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire da parte del Sportello unico dell’edilizia (SUE), entro 15 giorni dalla richiesta.
Le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso sono le seguenti:
- decorrenza dei termini del procedimento;
- assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
- non presenza di un provvedimento di diniego.
Nel caso in cui lo Sportello unico rilevi la presenza di una delle indicate situazioni sopra elencate è comunque tenuto nello stesso termine di 15 giorni a darne indicazione.
L’art. 20, comma 8, del dpr 380/2001 esclude l’operatività del silenzio-assenso in presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici); trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del dpr 380/2001). Ovvero, qualora un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell’edilizia (o, laddove non costituito, l’ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l’indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall’art. 20 dpr 380/2001.
Il documento contiene una serie di interessanti sentenze in merito ai seguenti argomenti:
- Quali sono i requisiti necessari per la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire?
- In presenza di vincoli (es. paesaggistico, ambientale, archeologico ecc.) si forma il silenzio assenso?
- Una volta formato il silenzio assenso quali poteri residuano alla pubblica amministrazione? Il privato che azioni può compiere?