ONERI DI URBANIZZAZIONE

ONERI DI URBANIZZAZIONE: COSA CAMBIA DAL 1 GENNAIO 2018

Urbanizzazione

Dal 1 Gennaio 2018 è obbligatorio usare gli oneri di urbanizzazione per fini tipici.  

È entrato in vigore il 1° gennaio scorso l’articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017″) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017”. Il citato comma 460 ha modificato, appunto dall’1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 “Testo Unico Edilizia” devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

Per gli interventi che prevedono trasformazione urbanistica ed edilizia c’è bisogno del permesso di costruire, che comporta per il privato «la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione» (articolo 16, comma 1, Dpr 6 giugno 2001 n. 380). Tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni, sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso, in base alla superficie realizzata.

Il calcolo degli oneri è diverso da Comune a Comune, in ragione di alcuni parametri propri dell’insediamento edilizio; non cambia, invece,  l’obbligo – da parte degli enti – di utilizzarne i proventi secondo regole che negli anni hanno subito costanti modifiche. L’ultima in ordine temporale è contenuta nella legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 460-461) che detta una disciplina permanente in vigore dal 2018. I Comuni, quindi, dovranno seguire un doppio regime per l’utilizzo degli oneri nel nuovo bilancio di previsione: uno in vigore per il solo 2017 e uno dal 1 gennaio 2018.

La disciplina per il 2017

Limitatamente all’esercizio 2017 l’utilizzo dei proventi da permessi di costruire è disciplinato dall’articolo 1, comma 737, della legge 208/2015. Questa norma ammette per il 2016 e il 2017 che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché la progettazione delle opere pubbliche. Ciò comporterà l’obbligo di dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario previsto dall’articolo 162, comma 6 del Tuel mediante l’utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) avvalendosi della specifica eccezione di legge.

Dal 1 Gennaio 2018  l’articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell’ambito urbano.

E’ stato reintrodotto un vincolo di destinazione dell’entrata. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell’obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere). Dal 2018, quindi, gli oneri cesseranno di essere una entrata genericamente destinata a investimenti, per tornare a essere un’entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non saranno più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma dovranno dimostrarne l’utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. L’aspetto interessante, tuttavia, è che il legislatore ha autorizzato in via permanente l’utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.

L’iscrizione in bilancio

Per quanto riguarda la contabilità economico-patrimoniale, la parte di oneri che finanzia la spesa corrente sarà iscritta tra i proventi ed oneri straordinari del conto economico, mentre quella che finanzia le spese di investimento sarà iscrivibile nella riserva «permessi da costruire» del patrimonio netto. Quest’ultima regola, introdotta nel punto 6.3 principio contabile allegato n. 4/3 al Dlgs n. 118/2011, però, potrebbe subire dei cambiamenti in futuro.

Le opere a scomputo

Rimane consentita la facoltà di sottoscrivere convenzioni urbanistiche per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, considerando la compensazione quale modalità estintiva e satisfattiva di un’obbligazione pecuniaria diversa dal pagamento. A tal proposito si ricorda che la contabilità armonizzata definisce questa tipologia di operazione una «transazione non monetaria», per la quale in base al punto 1 del principio contabile allegato n. 4/2 è necessario effettuare la rilevazione contabile emettendo una reversale di entrata (Titolo IV – permessi da costruire) e un mandato di pagamento nella spesa (Titolo II – realizzazione spesa di investimento), con quietanza del tesoriere comunale, entrambi per l’intero importo del debito e del credito opposto in compensazione.