SUPERBONUS: RIAPERTI I TERMINI PER LE UNIFAMILIARI NEI TERRITORI IN STATO DI EMERGENZA

Superbonus

Il Governo concede tre mesi in più per i proprietari di villette unifamiliari, ma solo in determinate Province individuate dal Decreto approvato il 23 maggio.

L’Esecutivo ha previsto tre mesi in più per beneficiare del Superbonus al 110% per le villette situate nelle zone dell’Emilia-Romagna colpite dalla terribile alluvione. Il cosiddetto Decreto Alluvioni prolunga dunque l’effetto della misura per i lavori di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli immobili nei Comuni della Regione.

Oltre al passaggio dal 90% al 110% il provvedimento, al comma 8 dell’articolo 1, consente inoltre alle persone fisiche di ultimare i lavori per unità abitative unifamiliari, meglio note come villette. Per tutti questi soggetti l’aliquota del 110% resterà valida fino al 31 dicembre 2023. Il termine temporale riguarda l’ultimazione degli interventi effettuati su case unifamiliari ubicate nelle Province dichiarate in stato di emergenza.

Nel dettaglio, le Province interessate dalla proroga del Superbonus 110% sono:

  • Reggio-Emilia
  • Modena
  • Bologna
  • Ferrara
  • Ravenna
  • Forlì-Cesena
  • Rimini

Il Decreto Alluvioni sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale a breve. Quando lo sarà, sarà possibile utilizzare la detrazione del 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendentiA due condizioni: che siano accatastati nei territori interessati e che al 30 settembre 2022 abbiano già certificato il completamento del 30% dei lavori totali.

Ecco riassunte le tappe fondamentali dei posticipi della scadenza originaria della misura, prorogata:

  • al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178);
  • al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 giugno 2022 dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234);
  • al 31 dicembre 2022 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Aiuti (Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50), convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91;
  • al 31 marzo 2023 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Aiuti quater (Decreto Legge 18 novembre 2022 n. 176), convertito con modifiche dalla Legge 13 gennaio 2023 n. 6;
  • al 30 settembre 2023 con il vincolo del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022 dal Decreto Cessioni (Decreto-Legge 16 febbraio 2023 n. 11), convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023 n. 38.

Attualmente il Decreto Rilancio prevede che “per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”. Nel computo “possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.