DECRETO SCIA 2 IN GAZZETTA

Balconi e Bonus facciate

L’ 11 dicembre 2016 sono entrate  in vigore le norme del Testo Unico dell’Edilizia (dPR 380/2011) previste dal Decreto Scia 2  pubblicato in Gazzetta.

La  novità più evidente è rappresentata dal fatto che i permessi per costruire (o titoli edilizi) sono stati ridotti e sono:

  • edilizia libera (senza nessuna comunicazione);
  • Cila;
  • Scia;
  • permesso di costruire;
  • permesso alternativo alla Scia.

Sono state abolite la CIL (resta l’eccezione che riguarda le opere che soddisfano esigenze temporanee) e la Super-Dia.

Ecco di seguito  i lavori per cui serve un permesso di costruire e quali possono essere eseguiti senza necessità di comunicazione.

Il Permesso di costruire è necessario in caso di :

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica;
  • ristrutturazione edilizia che porti a ottenere un edificio in tutto o in parte diverso dal precedente;
  • ristrutturazione edilizia che porti modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti;
  • per gli immobili nei centri storici, interventi edilizi che comportano un cambio di destinazione d’uso;
  • interventi che comportino modifiche della sagoma di immobili vincolati.

Le opere che ricadono nell’edilizia libera e quindi non interessate  alla comunicazione sono:

  • opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, comprese le intercapedini interrate e non accessibili, le vasche di raccolta delle acque, i locali tombati;
  • elementi di arredo delle aree pertinenziali;
  • interventi di manutenzione ordinaria;
  • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • aree ludiche senza fini di lucro;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  • installazione di pannelli solari e fotovoltaici per gli edifici, al fuori dei centri storici;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.