Ministero dell’Interno – Decreto del 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di autorimessa.

Sicurezza antincendio

 IL MINISTRO DELL’INTERNO

Ministero dell’Interno – Decreto del 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di autorimessa.

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, concernente il regolamento per la semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986,
recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e
l’esercizio delle autorimesse e simili», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 38 del 15 febbraio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002,
recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283 del 3 dicembre
2002;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita’ di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e
successive modificazioni recante «Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015;
Ritenuto di dover definire, nell’ambito delle norme tecniche di cui
al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, specifiche misure
tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di autorimessa;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di
informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione;

Decreta:

Art. 1

Nuove norme tecniche di prevenzione incendi
per le attivita’ di autorimessa

1. Sono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita’ di autorimessa di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle
attivita’ di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore
a 300 m² di cui all’allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 75,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero
per quelle di nuova realizzazione.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1 si possono applicare alle
attivita’ di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme
tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro
dell’interno del 1° febbraio 1986 e al decreto del Ministro
dell’interno del 22 novembre 2002.
Art. 3

Modifiche al decreto del Ministro dell’interno
3 agosto 2015 e successive modificazioni

1. All’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto
2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», e’ aggiunto il
seguente capitolo «V.6 – Attivita’ di autorimessa», contenente le
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di autorimessa
di cui all’art. 1.
2. All’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, dopo la lettera n), sono aggiunte le seguenti lettere:
«o) decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante “Norme
di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle
autorimesse e simili”; p) decreto del Ministro dell’interno 22
novembre 2002 recante “Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto”».
3. All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3
agosto 2015, dopo il numero «75» sono eliminate le parole
«limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al
ricovero di natanti e aeromobili».
Art. 4

Norme finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2017

Il Ministro: Minniti
REGOLE TECNICHE VERTICALI
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