CONTROLLI SERRATI SUPERBONUS E BONUS FACCIATE: REVOCHE E RISCHIO PENALE PER I PREZZI NON COERENTI
Al fine del rafforzamento dei controlli preventivi, l’articolo 2 del Decreto antifrode prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio.”
Leggi