Si specifica che le misure anti contagio si collocano al di fuori della prevenzione regolata dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, essendo il Covid un rischio generico, uguale cioè per tutta la popolazione.
I protocolli infatti contengono misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Le indicazioni relative ai comportamenti da adottare per prevenire il contagio da Covid-19, dovranno tenere debitamente in considerazione la specifica realtà aziendale ed è opportuno che vengano tracciate, come specificato dall’INL nella nota del 13 marzo 2020.
Non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione. La Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, cd “Cura Italia”, prevede che i lavoratori che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1metro, utilizzano, come dispositivi di protezione individuale (DPI) (la cui definizione è riportata all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
Si ricorda che la mascherina chirurgica non protegge il lavoratore dall’esposizione agli agenti potenzialmente pericolosi (polveri, fibre, ecc.) presenti in cantiere. È pertanto ovvio che, in tali casi di esposizione, rimangono indispensabili gli ……