SUCCESSIONI E QUOTA DI LEGITTIMA: A CHI SPETTA E COME CALCOLARLA

La quota di legittima è la parte del patrimonio ereditario che la legge riserva necessariamente a determinati familiari del defunto, denominati legittimari. Si tratta di una tutela che opera anche in presenza di un testamento e che limita, quindi, la libertà del testatore di disporre integralmente del proprio patrimonio.
La disciplina della successione necessaria è contenuta negli artt. 536 e seguenti del Codice civile e individua sia i soggetti tutelati sia la misura della quota loro riservata.
Il calcolo della legittima, tuttavia, non consiste nella semplice applicazione di una percentuale ai beni posseduti dal defunto al momento della morte. Per determinare correttamente la quota disponibile e verificare l’eventuale lesione della legittima, occorre ricostruire la cosiddetta massa di calcolo, tenendo conto del patrimonio relitto, dei debiti ereditari e delle donazioni effettuate in vita.
Che cos’è la quota di legittima
La quota di legittima, o quota di riserva, rappresenta la porzione del patrimonio che la legge sottrae alla libera disponibilità del testatore per tutelare determinati successibili.
Il patrimonio ereditario deve quindi essere idealmente suddiviso in due componenti:
- quota di riserva o legittima, spettante ai legittimari;
- quota disponibile, della quale il testatore può disporre liberamente.
Il testatore può, ad esempio, attribuire la quota disponibile a un solo figlio, al coniuge, a un altro familiare o anche a un soggetto estraneo alla famiglia. Non può, invece, utilizzare la quota disponibile in modo tale da comprimere i diritti spettanti ai legittimari oltre i limiti stabiliti dalla legge.
È quindi importante distinguere la successione necessaria dalla successione legittima. La prima stabilisce la tutela minima riconosciuta ai legittimari anche contro disposizioni testamentarie; la seconda disciplina la devoluzione dell’eredità quando manca, in tutto o in parte, un testamento efficace.
Chi sono i legittimari
Ai sensi dell’art. 536 c.c., sono legittimari:
- il coniuge;
- i figli legittimi e naturali;
- in assenza di figli, gli ascendenti.
Nei casi previsti dalla legge, la posizione successoria dei figli può inoltre riflettersi sui loro discendenti attraverso il meccanismo della rappresentazione.
Non tutti i parenti del defunto sono, quindi, legittimari. In particolare, fratelli e sorelle non hanno una quota di legittima: possono essere chiamati alla successione secondo le regole della successione legittima, ma il testatore può escluderli senza che ciò determini, per questa sola ragione, una lesione di legittima.
Anche la posizione del coniuge separato deve essere valutata con attenzione. La separazione personale, di per sé, non determina la perdita dei diritti successori; occorre verificare se vi sia stata una sentenza definitiva di addebito e quali siano, nel caso concreto, le conseguenze previste dagli artt. 548 e 585 c.c.
Quanto spetta ai legittimari?
La misura della quota di legittima varia in funzione della composizione della famiglia al momento dell’apertura della successione.
Un solo figlio e assenza del coniuge
Quando vi è un solo figlio e non concorre il coniuge, al figlio è riservata la metà del patrimonio.
La restante metà rappresenta la quota disponibile.
Due o più figli e assenza del coniuge
Quando i figli sono più di uno, a loro è riservata complessivamente la quota di due terzi del patrimonio.
La quota deve essere suddivisa in parti uguali tra i figli.
Pertanto:
- con due figli, ciascuno ha diritto a un terzo;
- con tre figli, ciascuno ha diritto a due noni.
La quota disponibile è pari, in entrambi i casi, a un terzo.
Coniuge e un figlio
Quando concorrono il coniuge e un solo figlio:
- un terzo è riservato al coniuge;
- un terzo è riservato al figlio;
- un terzo costituisce la quota disponibile.
Coniuge e due o più figli
Quando il coniuge concorre con due o più figli:
- al coniuge è riservato un quarto;
- ai figli è riservata complessivamente la metà;
- la quota disponibile è pari a un quarto.
La quota spettante ai figli deve essere divisa in parti uguali. Con due figli, pertanto, ciascuno ha diritto a un quarto; con tre figli, ciascuno ha diritto a un sesto.
Coniuge e ascendenti
In assenza di figli, la legge tutela anche gli ascendenti.
Quando concorrono con il coniuge, agli ascendenti è riservata complessivamente una quota pari a un quarto, mentre al coniuge spetta una quota di metà. La restante parte costituisce la quota disponibile.
Quando, invece, mancano sia il coniuge sia i figli, agli ascendenti è riservato complessivamente un terzo del patrimonio.
Tabella delle principali quote di legittima
| Situazione familiare | Quota riservata | Quota disponibile |
|---|---|---|
| Coniuge, senza figli | 1/2 al coniuge | 1/2 |
| Un figlio, senza coniuge | 1/2 al figlio | 1/2 |
| Due o più figli, senza coniuge | 2/3 complessivi ai figli | 1/3 |
| Coniuge + un figlio | 1/3 al coniuge + 1/3 al figlio | 1/3 |
| Coniuge + due o più figli | 1/4 al coniuge + 1/2 complessivo ai figli | 1/4 |
| Ascendenti, senza coniuge e figli | 1/3 complessivo | 2/3 |
| Coniuge + ascendenti, senza figli | 1/2 al coniuge + 1/4 agli ascendenti | 1/4 |
Queste percentuali rappresentano la riserva minima riconosciuta dalla legge e non devono essere confuse con le quote che operano nella successione legittima in assenza di testamento.
Come si calcola la quota di legittima
Il calcolo della legittima richiede innanzitutto la determinazione della massa ereditaria di riferimento.
L’art. 556 c.c. impone di considerare non soltanto i beni esistenti al momento della morte, ma anche le donazioni rilevanti effettuate dal defunto durante la propria vita.
In termini semplificati, la formula è:
Massa di calcolo = relictum – debiti + donatum
Dove:
- relictum = patrimonio lasciato dal defunto al momento della morte;
- debiti = passività ereditarie da sottrarre;
- donatum = valore delle donazioni rilevanti ai fini della riunione fittizia.
La massa così determinata costituisce la base sulla quale applicare la percentuale di riserva spettante ai singoli legittimari.
Un esempio pratico di calcolo
Si consideri il caso di una persona che, al momento della morte, lasci:
- beni per un valore complessivo di 400.000 euro;
- debiti ereditari per 70.000 euro;
- donazioni effettuate in vita per un valore rilevante di 200.000 euro.
La massa di calcolo sarà:
400.000 – 70.000 + 200.000 = 530.000 euro
Supponendo che il defunto lasci un solo figlio e nessun coniuge, al figlio spetta una quota di legittima pari alla metà della massa di calcolo:
530.000 × 1/2 = 265.000 euro
La quota disponibile sarà quindi pari agli altri 265.000 euro.
L’esempio evidenzia perché non sia sufficiente guardare esclusivamente al patrimonio esistente alla data del decesso. Una parte rilevante del patrimonio può essere stata trasferita dal defunto durante la vita mediante donazioni.
Che cos’è la riunione fittizia
La riunione fittizia è un’operazione contabile necessaria per determinare la massa sulla quale calcolare la quota di legittima.
Le donazioni vengono considerate ai fini del calcolo senza che ciò comporti, automaticamente, la loro materiale restituzione all’eredità.
È quindi necessario distinguere tra:
- riunione fittizia, finalizzata alla determinazione della massa di calcolo;
- imputazione, che incide sulla determinazione di quanto il legittimario debba ancora conseguire;
- collazione, che opera principalmente nell’ambito della divisione ereditaria tra determinati coeredi.
La corretta qualificazione di questi istituti è fondamentale, perché le loro funzioni e i loro presupposti non coincidono.
Donazioni e lesione della legittima
La presenza di una donazione di valore elevato non significa automaticamente che la quota di legittima sia stata lesa.
È necessario procedere attraverso più passaggi:
- individuare i legittimari;
- ricostruire il patrimonio relitto;
- determinare i debiti ereditari;
- individuare le donazioni rilevanti;
- determinare la massa di calcolo;
- calcolare la quota di riserva spettante a ciascun legittimario;
- verificare quanto il legittimario abbia effettivamente ricevuto;
- accertare l’eventuale lesione.
Soltanto al termine di questa ricostruzione è possibile stabilire se una disposizione testamentaria o una donazione abbia effettivamente inciso sulla quota riservata dalla legge.
Occorre inoltre considerare eventuali liberalità indirette o operazioni formalmente onerose che, sulla base delle circostanze concrete, possano presentare una funzione liberale. La qualificazione dell’atto richiede, tuttavia, una specifica verifica giuridica e probatoria.
Quando la quota di legittima è lesa
Si parla di lesione della legittima quando il valore complessivamente attribuito al legittimario risulta inferiore alla quota che la legge gli riserva, una volta effettuato il corretto calcolo della massa ereditaria.
Non è sufficiente, quindi, constatare che un erede abbia ricevuto meno di un altro.
Il testatore può infatti favorire un determinato erede utilizzando la quota disponibile, purché siano rispettati i diritti minimi degli altri legittimari.
La lesione deve essere valutata in termini quantitativi e sulla base dell’intera situazione patrimoniale rilevante.
L’azione di riduzione
Quando la quota di legittima risulta effettivamente lesa, il principale strumento di tutela è rappresentato dall’azione di riduzione.
L’azione è finalizzata a ottenere la reintegrazione della quota riservata attraverso la riduzione delle disposizioni che hanno ecceduto la quota disponibile.
La disposizione testamentaria o la donazione lesiva non deve essere considerata automaticamente nulla. La tutela opera attraverso il meccanismo della riduzione, nella misura necessaria a reintegrare la quota spettante al legittimario.
Inoltre, non è possibile scegliere liberamente quale attribuzione colpire. La legge stabilisce un preciso ordine: occorre anzitutto verificare l’incidenza delle disposizioni testamentarie e, ove necessario, procedere sulle donazioni secondo l’ordine previsto dalla disciplina successoria, partendo dalle più recenti.
La differenza tra quota di legittima e successione legittima
Uno degli errori più frequenti consiste nel confondere quota di legittima e quota di successione legittima.
La quota di legittima individua la porzione minima che la legge riserva a determinati familiari, anche contro eventuali disposizioni testamentarie lesive.
La successione legittima, invece, stabilisce come viene devoluto il patrimonio quando manca un testamento, oppure quando il testamento non disciplina integralmente la successione.
Le percentuali possono quindi essere differenti.
Ad esempio, nel concorso tra coniuge e più figli, la successione necessaria riserva al coniuge un quarto e ai figli complessivamente la metà; nella successione legittima, in assenza di testamento, il coniuge che concorre con più figli riceve invece una quota diversa, secondo le regole dell’art. 581 c.c.
Il testamento può escludere un legittimario?
Il testatore può disporre dei propri beni mediante testamento, ma non può eliminare la tutela riconosciuta dalla legge ai legittimari.
È possibile, sul piano materiale, che un testamento non attribuisca nulla a un figlio o al coniuge. Ciò non significa, però, che il legittimario abbia perso i propri diritti.
Se, dopo aver ricostruito la massa ereditaria, emerge una lesione della quota riservata, il legittimario potrà valutare l’esercizio dell’azione di riduzione per ottenere la reintegrazione della propria quota.
La disposizione testamentaria lesiva, pertanto, non è automaticamente nulla: deve essere verificata la concreta lesione e deve essere applicato il rimedio previsto dalla disciplina della successione necessaria.
Quali documenti occorrono per verificare una possibile lesione
Una corretta verifica della quota di legittima richiede generalmente una ricostruzione documentale dell’intera situazione patrimoniale e familiare.
È opportuno acquisire, ove disponibili:
- testamento;
- dichiarazione di successione;
- documentazione relativa ai beni immobili e mobili;
- estratti e documentazione bancaria rilevante;
- documentazione relativa ai debiti del defunto;
- atti di donazione;
- eventuali atti di vendita o trasferimenti patrimoniali da verificare;
- documentazione relativa alle attribuzioni ricevute dai singoli legittimari;
- documentazione relativa alla situazione familiare del defunto.
Particolare attenzione deve essere prestata alle operazioni patrimoniali effettuate negli anni precedenti la morte, soprattutto quando il patrimonio residuo appare significativamente inferiore rispetto a quello che il defunto aveva precedentemente posseduto.
Conclusioni
Il calcolo della quota di legittima richiede una valutazione complessiva della successione.
Non è sufficiente conoscere la percentuale astrattamente spettante al coniuge, ai figli o agli ascendenti: occorre prima determinare la massa di calcolo, considerando il patrimonio relitto, i debiti e le donazioni rilevanti.
Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire:
- quale sia la quota di riserva spettante a ciascun legittimario;
- quale sia la quota disponibile;
- se il testamento abbia rispettato i limiti imposti dalla legge;
- se le donazioni effettuate in vita abbiano inciso sulla legittima;
- se sussista una concreta lesione;
- quali siano gli strumenti giuridici utilizzabili per ottenere la reintegrazione.
In presenza di patrimoni complessi, numerose donazioni, trasferimenti immobiliari o contestazioni tra eredi, la verifica dovrebbe essere effettuata sulla base della documentazione completa della successione, poiché una valutazione fondata esclusivamente sul valore dei beni esistenti alla data del decesso può condurre a risultati errati.
