INCOMPATIBILITA’ TRA COLLAUDATORE STATICO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA (CSE)

Il collaudo statico richiede totale indipendenza. Unire i ruoli di CSE e collaudatore crea conflitti di interesse: serve massima prudenza per garantire trasparenza e qualità.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 3687 del 2 ottobre 2025, e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con la circolare n. 357/2025, hanno chiarito l’incompatibilità tra l’incarico di collaudatore statico e quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) sulla medesima opera. Il principio guida è la tutela dell’imparzialità e della terzietà del collaudatore.

Quadro normativo

  • Legge 1086/1971, art. 7: vieta il collaudo statico a chi abbia partecipato alla progettazione, direzione o esecuzione dell’opera.
  • D. Lgs. 36/2023:
    • Art. 116, comma 6, lett. d): estende l’incompatibilità a chi abbia svolto attività di controllo, verifica, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.
    • Art. 16, comma 4: impone alle stazioni appaltanti misure efficaci per prevenire conflitti di interesse.
  • D. Lgs. 81/2008:
    • Art. 89 e 92: definiscono il ruolo del CSE come figura di alta vigilanza, con poteri fino alla sospensione delle lavorazioni.

Principio generale di incompatibilità

Il CSE non può essere nominato collaudatore statico della stessa opera. La funzione di vigilanza esercitata dal CSE rientra tra le attività che la normativa considera incompatibili con il collaudo, anche in assenza di altri ruoli tecnici.

Quando il CSE coincide con il Direttore dei Lavori, l’incompatibilità è assoluta.

La stessa persona cumula funzioni di direzione e vigilanza, ostative alla nomina come collaudatore statico. Precedenti giurisprudenziali e deliberazioni ANAC confermano questa posizione.

Se il CSE è distinto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può valutare la compatibilità, ma deve:

  • Verificare se il CSE ha svolto attività riconducibili a controllo o vigilanza.
  • Accertare se tali attività possano compromettere l’imparzialità del collaudatore.
  • Motivare adeguatamente l’eventuale nomina, documentando l’assenza di interferenze.

Implicazioni operative

  • Cumulabilità degli incarichi: chi accetta il ruolo di CSE deve considerare l’impossibilità tendenziale di assumere il collaudo statico sulla stessa opera.
  • Valutazione preventiva: anche in assenza di ruoli direttivi, occorre documentare l’assenza di conflitti di interesse.
  • Trasparenza: le stazioni appaltanti devono motivare ogni scelta, in particolare quando affidano il collaudo a chi ha svolto funzioni di vigilanza.
  • Approccio prudenziale: è preferibile evitare sovrapposizioni tra incarichi tecnici che comportano controllo diretto sull’opera.

Il collaudo statico deve essere affidato a un soggetto terzo, indipendente e imparziale. La sovrapposizione tra CSE e collaudatore statico comporta rischi significativi di conflitto di interessi. La linea interpretativa suggerita è quella della massima prudenza, a tutela della trasparenza e della qualità delle prestazioni tecniche.

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CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL CNI