URBANISTICA – SENTENZA TAR N.05885/2017

Argomento: La volumetria lorda comprende anche la volumetria interrata.

Urbanistica

Pubblicato il 13/12/2017
N. 05885/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2017 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2017, proposto da: xxxx xxxx, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Caserta in Napoli, via del Parco Margherita N. 34;
contro Comune di Castel Morrone non costituito in giudizio;
per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2020 del 07.04.17 a firma del responsabile Area Urbanistica di diniego definitivo dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex l. R. Campania n.19/09 e ripristino efficacia dell’ordinanza di demolizione, nonchè ogni altro atto comunque lesivo degli interessi e diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. Fabrizio D’Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO Parte ricorrente ha presentato, in data 10.2.2017, un’istanza di permesso di costruire ai sensi della L. R. Campania n. 19/09 per opere già realizzate. L’istanza è stata rigettata dal Comune di Castel Morrone, con provvedimento prot. n. 2020 del 7.4.2017, sostanzialmente sulla base della duplice motivazione che: – ai fini del calcolo della volumetria esistente sono stati considerati anche i volumi interrati e detto metodo di calcolo non è stato ritenuto condivisibile in quanto, ai sensi dell’art. 2 della L. R. Campania n. 19/09, per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40. Secondo l’ente locale, evidentemente, non potevano essere computati anche i volumi interrati ai fini della determinazione della base di calcolo utile per la realizzazione dell’aumento volumetrico del 20% ex art. 4 della medesima L. R. Campania n. 19/09; – è stata richiesta la sanatoria ai sensi della L.R. n. 15/2000 relativamente al sottotetto, in assenza delle condizioni normative ivi previste. Il medesimo provvedimento ha inoltre ribadito l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione precedentemente adottata. Parte ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 10-BIS, L.N. 241/90 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI;

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2 E 4 L. R. N. 19/09 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – VIOLAZIONE CIRCOLARE MLLPP N. 1820/69;

III. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEO PRESUPPOSTO DI FATTO.

Il Comune di Castel Morrone non si costituiva in giudizio.

DIRITTO

1) Il ricorso deve essere rigettato. In primo luogo il Collegio rileva di non poter entrare nel merito della questione della non applicabilità per le opere a sanatoria della L. R. Campania n. 19/09, in quanto tale questione non è indicata nelle motivazioni del provvedimento gravato.

2) Quanto al merito dei motivi ostativi all’accoglimento indicati dal provvedimento gravato, l’art. 4 della L. R. n. 19/09 prevede che “in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito, per uso abitativo, l’ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente”. L’art. 2, comma 1, della medesima legge definisce alla lett. e) la volumetria esistente come “la volumetria lorda già edificata o in corso di edificazione, o ultimata ma non ancora dotata di certificato di agibilità, o edificabile ai sensi della normativa vigente”, mentre non definisce la volumetria lorda. La lett. d) dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 19/09 indica che “per superficie lorda dell’unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40”. Parte ricorrente sostiene che ai fini del calcolo della volumetria lorda esistente, sulla base della quale calcolare l’aumento del 20% di cubatura consentito, si possa considerare anche la volumetria interrata e che il Comune avrebbe fatto una indebita commistione tra volumetria lorda e superficie lorda. Nel considerare la volumetria lorda, infatti, si sarebbe dovuto tener conto dell’accezione comune di tale definizione, richiamata nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 23.07.1960, n. 1820, secondo la quale “Volume lordo è la cubatura totale compresa tra la superficie esterna delle mura, il livello del pavimento più basso, e la parte esterna della copertura. Qualora il livello del suolo sia inferiore a quello del pavimento più basso, il volume lordo deve essere misurato partendo dal livello del suolo.” Tale definizione troverebbe piena eco nello schema del regolamento edilizio tipo di cui all’intesa del 20 ottobre della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 131/2003, secondo il quale si definisce volume totale o la volumetria complessiva il “volume della costrizione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda” e l’altezza lorda sarebbe corrispondente alla “differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante”. Risulterebbe del tutto indebita e frutto di travisamento l’estromissione del volume interrato dal calcolo del volume esistente. Al riguardo il Collegio rileva come, in via generale, in materia edilizia tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 07-01-2014, n. 1; T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 26-01-2012, n. 245). Inoltre, in assenza di una nozione giuridica di costruzione che, per la materia urbanistica, intenda espressamente far riferimento esclusivo alle sole opere realizzate sopra il livello stradale o il piano di campagna, contenuta in disposizioni di rango primario o secondario, ovvero nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti regolatori, tutti gli elementi strutturali concorrono al computo della volumetria del manufatto, siano essi interrati o meno (T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 05-02-2016, n. 71). In materia edilizia, i vani interrati sono, infatti, computabili ai fini del calcolo della complessiva volumetria dell’immobile, salvo che siano insuscettibili di produrre un aumento del carico urbanistico, non siano destinati alla stabile permanenza dell’uomo o lo strumento urbanistico non lo escluda espressamente (T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 09-09-2011, n. 1586).

Il Collegio condivide, quindi, il principio che, in via di principio, ai fini del calcolo della volumetria lorda rileva anche la volumetria interrata. Il suddetto principio, tuttavia, non è assoluto e opera salvo l’assenza di specifiche diverse diposizioni previste dalla normativa o dallo strumento urbanistico. Nel caso di specie, si è in presenza di una norma legislativa regionale, quella della lett. d) dell’art. 2, comma 1, della L. R. n. 19/09, che nel definire la superficie lorda dell’unità immobiliare dà rilevanza solo alle unità il cui volume fuori terra abbia un’altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40. In tal senso, seppure la legge in questione non dia una definizione diretta di superficie lorda, la menzionata norma indica chiaramente che la volumetria rilevante è solo quella relativa a unità che abbiano un’altezza media interna netta di almeno metri 2,40. In tal senso, quindi, la legge regionale detta una disciplina sul calcolo e sulla rilevanza della volumetria lorda derogatoria rispetto quella generale. In sostanza, la stessa disciplina regionale che detta una eccezionale norma di favore, consentendo la realizzazione di ulteriore volumetria, limita, seppure indirettamente, la volumetria lorda esistente alla sola volumetria non interrata alle condizioni indicate. Tale motivo di contrarietà con la legge n. 19/09 era ragione sufficiente di per sé a motivare il rigetto dell’istanza. Le censure formulate sul punto da parte ricorrente devono essere, quindi, respinte.

3) Da rigettare è, altresì, il motivo di ricorso inerente alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, per non essere stato preceduto il provvedimento di diniego dal cosiddetto preavviso di rigetto. Ritiene al riguardo il Collegio che, per i motivi indicati nei punti che precedono, possa farsi applicazione dell’art.21 octies, comma 2, della legge n.241/90, trattandosi di ambito provvedimentale a carattere vincolato e risultando che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerata l’applicabilità di quest’ultima norma anche alle violazioni dell’art. dall’art.10 bis legge n.241/90 (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541; Consiglio Stato , sez. VI, 18 marzo 2011 , n. 1673; T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 12 settembre 2006 , n. 4412; T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 giugno 2006 , n. 2487; T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 06 novembre 2006 , n. 2875).

4) Alla luce di quanto precede, essendo quello impugnato un atto “plurimotivato”, soccorre il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove un provvedimento amministrativo risulti sorretto da una pluralità di ragioni autonome, in base al “principio di resistenza” la validità anche di una sola delle argomentazioni poste alla base di detto provvedimento è sufficiente, di per sé sola, a sorreggerne il contenuto, sì da essere ammesso in simili casi il c.d. «assorbimento» per ragioni di economia processuale, nel senso che, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, il giudice ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, posto che la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle restanti doglianze (v., ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 7 aprile 2017 n. 337). Stante quanto anzidetto, il Collegio rileva, per completezza, come sarebbe risultata fondata per difetto di motivazione la censura formulata avverso il motivo di diniego secondo il quale il ricorrente avrebbe richiesto una sanatoria ai sensi della L. R. n. 15/00 relativamente al sottotetto. Parte ricorrente ha indicato di non aver mai chiesto una sanatoria ai sensi della L. R. n. 15/00 per il recupero dei sottotetti e che la maggiore volumetria pari a mc. 118,36, relativa al sottotetto, sarebbe inclusa nell’incremento volumetrico del 20 %
di cui all’art. 4 della L. R. n. 19/09.

Al riguardo, non risulta dagli atti del giudizio che parte ricorrente abbia richiesto la sanatoria del piano sottotetto ai sensi della L. R. n. 15/00 e, anzi, sia la relazione tecnica illustrativa allegata all’istanza di sanatoria, sia la consulenza tecnica depositata da parte ricorrente hanno indicato che l’aumento di volumetria relativo al sottotetto rientrava nella domanda ex L. R. Campania n. 19/09 e, in particolare, nell’ambito del 20% di incremento volumetrico che la parte ricorrente riteneva di poter realizzare in base alla suindicata normativa regionale. Per le suesposte ragioni il ricorso va rigettato.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per la complessità delle questioni trattate e le difficoltà interpretative della normativa legislativa regionale sulla quale il ricorso è stato basato, il Collegio ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati: Italo Caso, Presidente Michelangelo Maria Liguori, Consigliere Fabrizio D’Alessandri, Consigliere, Estensore