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In
caso di lavori di ristrutturazione effettuati sulle
parti comuni degli edifici residenziali, i condomini
possono usufruire di una detrazione fiscale dall’Irpef
sulle spese sostenute.
La detrazione è pari al 36 per cento
delle spese effettivamente sostenute e
si calcola su un limite massimo di spesa di 48.000
euro per ciascun anno.
L’agevolazione fiscale spetta al singolo condomino nel
limite della quota a lui imputata da parte
dell’amministratore in base alla tabella millesimale. È
necessario, però, che detta quota sia stata realmente
versata al condominio entro il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede
la detrazione.
La detrazione deve essere ripartita in 10 anni;
tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti
anziani, proprietari o titolari di un diritto reale
sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la
detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore
di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e
precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di
pari importo per i
soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80
anni.
Inoltre, nel caso in cui gli interventi consistano nella
prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità
immobiliare, iniziati successivamente al primo gennaio
2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese
detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese
già sostenute.
Dal primo ottobre 2006, tale limite massimo di spesa
deve essere riferito alla singola unità immobiliare.
Quindi, se il condominio è proprietario di più immobili
sui quali ha eseguito i lavori, ai fini della detrazione
è possibile considerare il limite di 48.000 euro per
ciascuno di essi. Detto importo non si cumula con le
spese eventualmente sostenute da ogni condomino per
interventi di ristrutturazione realizzati nella propria
abitazione.
La legge finanziaria per il 2008 proroga questa
agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2010.
Gennaio 2008
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