COVID: GREEN PASS IN CONDOMINIO E RUOLO DELL’AMMINISTRATORE

green pass in condominio

Il Green Pass è obbligatorio in Italia dal 6 agosto 2021, sono quindi cambiate le regole per l’accesso in alcuni luoghi e per la partecipazione agli eventi: dalle piscine ai ristoranti, spettacoli, palestre e non solo.

Il decreto legge ha definito i nuovi criteri e le nuove misure anti Covid. Così sono in tanti a chiedersi se il Green Pass sia necessario anche in condominio: magari per partecipare all’assemblea, accedere alla piscina condominiale o negli spazi comuni.

La certificazione verde, secondo le nuove regole, sarà necessaria per accedere a:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Sagre e fiere, convegni e congressi
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Concorsi pubblici

Nell’elenco dunque non viene annoverato lo spazio in cui si tiene l’assemblea di condominio tra quelli in cui è obbligatorio essere in possesso del green pass.

Attenzione quindi a non dar seguito a voci che stabiliscono come necessario il possesso di un Green pass valido per partecipare all’assemblea.

Evitate anche di richiederlo perché tale informazione costituisce un dato sensibile di cui l’amministratore non deve entrare in possesso e qualora accadesse, deve essere trattato in modo specifico come previsto dal GDPR.

Ma ci sono casi e casi.

Il green pass serve per accedere alla palestra o alla piscina condominiale, per partecipare ad uno spettacolo aperto al pubblico di quelli che si tengono nei cortili condominiali. In questo caso l’amministratore di condominio deve attivare il controllo sul green pass o certificazioni che consentano l’ingresso.

Il Green pass è stato introdotto dal decreto legge 52/21 «Riaperture», con variazioni emesse dal decreto 65/2021 ed infine dal ministro della Salute, con l’ordinanza dell’8 maggio 2021. Il possesso del Green pass non può determinare il godimento o meno di un diritto quale la partecipazione all’assemblea di condominio in quanto “estrinsecazione di una modalità di svolgimento di rapporti giuridici”.

In sostanza viene richiesta l’esibizione ed il controllo del Green pass per accedere a diverse tipologie di strutture tra cui quelle sanitarie, religiose, ecc. ma soprattutto a luoghi quali: centri sportivi, culturali e ricreativi. Per gli amministratori di condominio è bene specificare questi ultimi in quanto, spesso e volentieri, sono quelli in cui si tengono le assemblee.

Green Pass: a chi spetta il controllo?

Il controllo spetta al gestore della struttura. Per il Green pass in versione digitale o cartacea, saranno necessari i controlli per verificare la validità e l’autenticità dei certificati verdi: a questo scopo il ministero della Salute, tramite Sogei, ha sviluppato l’App VerificaC19. L’App VerificaC19 può essere utilizzata solo da chi è autorizzato al controllo delle certificazioni verdi, ossia i “verificatori”: tra loro i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni, il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi quindi i gestori di locali, ristoranti, palestre e piscine (anche condominiali!).

Se il certificato è valido, il verificatore vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo mobile (semaforo verde) e i dati anagrafici: nome e cognome e data di nascita. Il verificatore può chiedere di mostrare anche un documento di identità in corso di validità. Da ciò deriva che l’accesso a queste strutture sarà consentito solo ai possessori di Green pass, indipendentemente dal fatto di essere aventi diritto a partecipare alle assemblee. Il controllo verrà effettuato tramite l’app Verifica C19, dovrà essere condotto dal responsabile della struttura, non dal presidente dell’assemblea, né dall’amministratore di condominio.

Attenzione quindi a non dar seguito a voci che stabiliscono come necessario il possesso di un Green pass valido per partecipare all’assemblea. Evitate anche di richiederlo perché tale informazione costituisce un dato sensibile di cui l’amministratore non deve entrare in possesso e qualora accadesse, deve essere trattato in modo specifico come previsto dal GDPR.

Le sanzioni: gli amministratori di condominio per tutelarsi è bene che valutino i locali dove svolgere le assemblee Dal 6 agosto 2021 sono in vigore anche delle sanzioni per gli inadempienti: dai 400 ai 1000€ e chiusura del locale da 1 a 10 giorni dopo la terza infrazione. Per ovviare a qualsivoglia difficoltà, è consigliabile che ogni amministratore di condominio convocare le assemblee in locali che non siano centri sociali, culturali e ricreativi. Insomma, massima attenzione alla scelta del locale ed evitare cinema, parrocchie, teatri, ecc.

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