INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE: ACQUISIZIONE DEL BENE E SANZIONE PECUNIARIA

La condotta omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione

La mancata esecuzione dell’ordine di demolizione entro il termine assegnato dall’Amministrazione determina, nei confronti del proprietario e degli altri soggetti obbligati, conseguenze particolarmente incisive. L’ordinamento collega, infatti, all’inottemperanza una duplice sanzione: l’acquisizione gratuita del bene abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale e, nei casi previsti dalla legge, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 e 20.000 euro.

Tali conseguenze non derivano direttamente dalla realizzazione dell’abuso edilizio, ma dalla successiva condotta omissiva consistente nel mancato adempimento dell’ordine di demolizione. Il presupposto delle sanzioni è, pertanto, l’accertamento dell’inottemperanza al provvedimento demolitorio.

L’illecito si perfeziona con la scadenza dei 90 giorni

La disciplina assume particolare rilievo sotto il profilo della qualificazione dell’illecito. L’inottemperanza all’ordine di demolizione integra, infatti, un illecito ad effetti permanenti, che si perfeziona allo scadere del termine di 90 giorni assegnato dall’autorità amministrativa per provvedere spontaneamente alla demolizione.

È proprio il protrarsi dell’inerzia oltre tale termine a determinare gli effetti previsti dalla legge. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue ope legis all’inerzia del destinatario dell’ordine protrattasi oltre il termine previsto.

Ne deriva una distinzione fondamentale tra il fatto generatore dell’effetto acquisitivo e il successivo provvedimento amministrativo che ne prende atto.

L’acquisizione opera ope legis

Secondo l’impostazione affermata dalla giurisprudenza amministrativa, l’acquisizione gratuita del bene abusivo al patrimonio comunale non costituisce l’effetto costitutivo di un autonomo provvedimento amministrativo, ma rappresenta la conseguenza diretta dell’inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato.

L’atto con il quale l’Amministrazione accerta l’inottemperanza ha, pertanto, natura dichiarativa: esso si limita a verificare e formalizzare una situazione giuridica già prodottasi per effetto della legge.

In questa prospettiva, l’Adunanza Plenaria ha ricondotto la fattispecie a un illecito ad effetti permanenti, evidenziando che la perdita del bene abusivo e dell’area di sedime consegue all’inerzia nel demolire protrattasi oltre i 90 giorni.

La conseguenza pratica è di particolare rilievo: una volta inutilmente decorso il termine assegnato, l’acquisizione prevista dalla legge si produce senza che sia necessario un ulteriore atto amministrativo di natura costitutiva.

La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza

Accanto all’acquisizione del bene, l’ordinamento prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro, collegata anch’essa alla mancata esecuzione dell’ordine di demolizione.

Anche tale sanzione trova il proprio fondamento non nella mera esistenza dell’abuso edilizio, bensì nella specifica violazione dell’obbligo di demolire entro il termine assegnato dall’Amministrazione.

Il momento decisivo è dunque rappresentato dalla scadenza del termine di 90 giorni senza che il destinatario abbia ottemperato all’ordine. È l’accertamento di tale inottemperanza a costituire il presupposto dell’applicazione delle conseguenze sanzionatorie.

Non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento

La natura vincolata delle conseguenze derivanti dall’inottemperanza assume rilievo anche sotto il profilo procedimentale.

Poiché l’acquisizione gratuita del bene e l’applicazione della sanzione pecuniaria costituiscono conseguenze previste direttamente dalla legge in presenza dell’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione, l’Amministrazione non dispone, in tale fase, di un margine di discrezionalità tale da rendere necessaria una nuova interlocuzione procedimentale con il destinatario.

La giurisprudenza amministrativa ha quindi ritenuto che non sia necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’accertamento dell’inottemperanza e all’applicazione delle relative conseguenze.

In questo senso si è espresso, tra gli altri, il T.A.R. Sicilia, Palermo, che ha qualificato l’acquisizione dell’opera abusiva e l’applicazione della sanzione per l’inottemperanza come conseguenze riconducibili a un’attività amministrativa sostanzialmente vincolata, richiamando la natura di atto dovuto dell’intervento dell’Amministrazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 31 gennaio 2022, n. 307; sez. II, 24 settembre 2019, n. 2262).

Il principio da tenere presente

La disciplina può essere così sintetizzata:

ordine di demolizione → decorso infruttuoso dei 90 giorni → accertamento dell’inottemperanza → acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime e applicazione della sanzione pecuniaria nei casi previsti dalla legge.

Il punto centrale è che l’acquisizione non nasce dall’atto amministrativo di accertamento, ma direttamente dalla legge quale conseguenza dell’inottemperanza. L’atto successivo dell’Amministrazione ha, quindi, natura dichiarativa e ricognitiva di una situazione giuridica già prodottasi.

La condotta colpevolmente omissiva del destinatario dell’ordine di demolizione assume così una precisa rilevanza autonoma: non solo mantiene nel tempo la situazione di illecito edilizio, ma, una volta decorso inutilmente il termine assegnato, determina l’operatività delle ulteriori e particolarmente gravose conseguenze previste dall’ordinamento.

In definitiva, il presupposto delle sanzioni è l’accertata inottemperanza all’ordine di demolizione e, una volta inutilmente decorso il termine di 90 giorni, l’acquisizione del bene opera ope legis, mentre il successivo atto amministrativo si limita a darne formale accertamento.