FONDO VITTIME AMIANTO: CHI E COME ACCEDERE AL FONDO DELL’INAIL

Fondo vittime amianto: requisiti, indennizzi e scadenze per il 2024-2025

La circolare INAIL n. 36 del 7 agosto 2026 fornisce le istruzioni operative per l’accesso al Fondo vittime dell’amianto destinato ai lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività svolta nei cantieri navali, ai loro eredi e, nei casi previsti, alle stesse società partecipate. La circolare dà attuazione al decreto interministeriale del 28 luglio 2026, pubblicato il 6 agosto 2026, che disciplina le domande relative alle annualità 2024 e 2025.

La misura si inserisce nel quadro dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34/2023, successivamente modificato, e dispone di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.

1. Chi può accedere al Fondo

La platea dei beneficiari comprende, innanzitutto, i lavoratori di società partecipate pubbliche che abbiano contratto una patologia asbesto-correlata durante l’attività lavorativa svolta presso cantieri navali, quando siano state applicate le disposizioni dell’articolo 13 della legge n. 257/1992.

Il decreto 2026 precisa inoltre che possono rientrare nella misura anche coloro che hanno lavorato nei cantieri navali in esecuzione di appalto o subappalto oppure nell’ambito di una somministrazione di lavoro, in favore delle società partecipate pubbliche.

In caso di decesso del lavoratore, l’accesso è riconosciuto agli eredi individuati come destinatari del risarcimento nella sentenza o nel verbale di conciliazione.

Sono inoltre legittimate a presentare domanda le società partecipate pubbliche prive di manleve o garanzie pubbliche originarie, a titolo di rimborso delle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori o ai loro eredi in esecuzione di una sentenza o di una conciliazione.

2. Quali provvedimenti devono essere intervenuti

Il requisito temporale è strettamente collegato al titolo giudiziale o conciliativo.

Per l’annualità 2024 sono rilevanti:

  • sentenze esecutive;
  • verbali di conciliazione giudiziale depositati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024;
  • verbali di conciliazione sottoscritti in sede protetta nello stesso periodo.

Per l’annualità 2025 valgono gli stessi requisiti con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Il provvedimento deve avere a oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti al lavoratore o, in caso di decesso, agli eredi.

3. Un requisito essenziale: il riconoscimento della patologia da parte dell’INAIL

L’accesso al Fondo non deriva dalla sola esistenza di una sentenza di condanna o di un accordo conciliativo.

Al momento della domanda deve risultare anche il riconoscimento da parte dell’INAIL della patologia asbesto-correlata, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992.

Il decreto stabilisce espressamente che la mancata attribuzione del riconoscimento al lavoratore impedisce l’accesso al Fondo anche agli eredi in caso di successivo decesso.

4. Domanda: modalità e termine

La domanda deve essere presentata all’INAIL a mezzo PEC, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 28 luglio 2026.

Poiché il decreto è stato pubblicato il 6 agosto 2026, il termine scade il 5 settembre 2026.

La documentazione da allegare comprende, in particolare:

  1. copia della sentenza esecutiva oppure del verbale di conciliazione giudiziale o sottoscritto in sede protetta;
  2. documentazione dalla quale risultino il debitore, i beneficiari del risarcimento e la relativa quantificazione;
  3. per lavoratori ed eredi, una dichiarazione sostitutiva attestante il mancato pagamento del risarcimento dovuto dalla società partecipata;
  4. per le società partecipate che chiedono il rimborso, la quietanza di avvenuto pagamento del risarcimento.

La domanda deve inoltre essere comunicata contestualmente alla società debitrice. Analogo obbligo di comunicazione grava sulla società partecipata che presenti direttamente la propria istanza.

5. Gli importi degli indennizzi

Il decreto interministeriale stabilisce specifiche tabelle di liquidazione.

Lavoratori

Per i lavoratori, l’importo è determinato in funzione della fascia di grado di inabilità:

Grado di inabilitàIndennizzo
Fino al 20%€ 28.000
21%-40%€ 68.000
41%-60%€ 120.000
61%-80%€ 184.000
81%-100%€ 260.000

Gli importi sono quelli ufficialmente riportati nella tabella allegata al decreto del 28 luglio 2026.

Eredi

Per gli eredi l’indennizzo è invece determinato in relazione al numero degli aventi diritto:

Numero degli erediIndennizzo
1 erede€ 168.250
2 eredi€ 235.550
3 o più eredi€ 329.770

È importante evidenziare questo ultimo dato: per tre o più eredi l’importo tabellare arriva a 329.770 euro, quindi non si ferma a 235.550 euro.

L’indennizzo non può comunque eccedere quanto riconosciuto dalla sentenza esecutiva o dal verbale di conciliazione.

6. Cosa accade se le risorse non sono sufficienti

Il Fondo dispone di un limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

Qualora l’ammontare complessivo degli indennizzi spettanti superi le risorse disponibili, l’INAIL non procede all’erogazione integrale degli importi tabellari. Gli indennizzi vengono invece riparametrati proporzionalmente, sulla base del rapporto tra la dotazione finanziaria disponibile e il totale degli importi liquidabili.

Si tratta di un elemento particolarmente rilevante nella valutazione dell’effettivo importo spettante: le somme indicate nelle tabelle rappresentano infatti il parametro di liquidazione, ma l’importo concretamente erogabile può essere ridotto in presenza di un numero di domande tale da superare il plafond annuale.

7. Quando il Fondo non può essere utilizzato

Il decreto individua alcune ipotesi di esclusione.

Non possono accedere al Fondo i lavoratori, o i loro eredi, che abbiano già percepito dalla società partecipata il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali oggetto del provvedimento.

È inoltre precluso l’accesso quando, al momento della domanda, non sia stato riconosciuto dall’INAIL il carattere asbesto-correlato della patologia secondo la disciplina richiamata dal decreto. Per il lavoratore deceduto, tale mancanza impedisce l’accesso anche agli eredi.

Per ciascun evento accertato con sentenza o riconosciuto mediante conciliazione può essere erogato un solo indennizzo a carico del Fondo.

8. Il rapporto tra indennizzo del Fondo e risarcimento

L’intervento del Fondo non cancella automaticamente il diritto al risarcimento riconosciuto in sede giudiziale o conciliativa.

Il decreto stabilisce che il lavoratore, o gli eredi che abbiano ottenuto l’indennizzo, conservano il diritto al risarcimento per la differenza tra l’importo riconosciuto nella sentenza o nel verbale e quanto effettivamente liquidato dal Fondo.

Il meccanismo è quindi costruito come una forma di intervento finanziario entro i limiti stabiliti dalla normativa, senza trasformare l’indennizzo in un importo automaticamente sostitutivo dell’intero risarcimento riconosciuto.

9. Come avviene la liquidazione

L’INAIL svolge l’istruttoria delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti.

Una volta accertato il diritto, l’Istituto determina l’importo spettante secondo le tabelle del decreto e, se necessario, applica la riparametrazione proporzionale derivante dal limite annuale di spesa.

L’erogazione materiale dell’indennizzo avviene dopo il trasferimento delle risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’INAIL comunica al Ministero i dati relativi alle domande per le quali è stato accertato il diritto e la misura delle prestazioni.

10. La scadenza da non dimenticare

Per le annualità 2024 e 2025, il termine operativo è particolarmente ravvicinato:

5 settembre 2026

Entro questa data devono essere presentate all’INAIL le domande, corredate dalla documentazione richiesta, a pena di inammissibilità. L’INAIL conferma espressamente il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del decreto del 28 luglio 2026.

In sintesi

Il nuovo quadro regolamentare consente di riaprire, per le annualità 2024 e 2025, l’accesso al Fondo vittime amianto per una platea specifica di lavoratori e beneficiari coinvolti nelle vicende risarcitorie legate all’esposizione all’amianto nei cantieri navali.

I punti essenziali sono:

  • 20 milioni di euro disponibili per il 2024 e altrettanti per il 2025;
  • accesso per lavoratori di società partecipate pubbliche e, nei casi previsti, lavoratori impiegati tramite appalto, subappalto o somministrazione;
  • accesso agli eredi in caso di decesso;
  • necessità di una sentenza esecutiva o di una conciliazione riferita al 2024 o al 2025;
  • obbligo del riconoscimento INAIL della patologia asbesto-correlata;
  • indennizzi tabellari da 28.000 a 260.000 euro per i lavoratori;
  • indennizzi da 168.250 a 329.770 euro per gli eredi, in funzione del loro numero;
  • possibile riduzione proporzionale in caso di insufficienza delle risorse;
  • presentazione della domanda entro il 5 settembre 2026;
  • liquidazione da parte dell’INAIL dopo il trasferimento delle risorse ministeriali.

Il provvedimento del 28 luglio 2026 rappresenta quindi il riferimento normativo per le domande relative al 2024 e al 2025, mentre la circolare INAIL n. 36/2026 ne definisce gli aspetti applicativi e operativi.

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