VIZI OCCULTI: QUANDO IL VENDITORE RESTA RESPONSABILE NONOSTANTE CONOSCA IL DIFETTO

La recente giurisprudenza torna a chiarire un punto decisivo nella disciplina dei vizi occulti: la semplice conoscenza del difetto da parte del venditore non è sufficiente per escludere la garanzia. Perché il venditore sia considerato responsabile, è necessario che il vizio sia riconducibile a una causa interna al bene, preesistente alla vendita e non imputabile all’acquirente.

Il vizio occulto è un difetto non riconoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto. Rientrano in questa categoria, ad esempio:

  • infiltrazioni non visibili;
  • difetti strutturali coperti da finiture;
  • impianti malfunzionanti non verificabili con un controllo superficiale.

La disciplina è contenuta negli artt. 1490–1495 c.c., che prevedono la garanzia del venditore e i rimedi per l’acquirente (risoluzione, riduzione del prezzo, risarcimento).

La Cassazione ha chiarito che la garanzia per vizi opera solo se il difetto deriva da una “causa interna” al bene, cioè:

-non dovuta a fattori esterni sopravvenuti.

-preesistente alla vendita;

-non imputabile all’uso dell’acquirente.

Anche se il venditore era consapevole del vizio, la responsabilità scatta solo se il difetto è intrinseco al bene. La conoscenza, da sola, non sostituisce la prova della causa interna.

Perché la “causa interna” è decisiva

La garanzia per vizi non è una responsabilità oggettiva: richiede che il difetto sia geneticamente collegato al bene venduto.

La giurisprudenza distingue tra:

vizi derivanti da uso improprio → esclusi dalla garanzia.

vizi originari → coperti dalla garanzia;

vizi sopravvenuti → non imputabili al venditore;

L’onere della prova

Spetta all’acquirente dimostrare:

  • l’esistenza del vizio;
  • la sua non riconoscibilità al momento dell’acquisto;
  • la causa interna del difetto.

Il venditore può difendersi provando che il vizio è:

  • sopravvenuto;
  • imputabile all’acquirente;
  • derivante da fattori esterni.

Implicazioni pratiche nelle compravendite immobiliari

Nel settore immobiliare, la nozione di “causa interna” assume particolare rilievo. Esempi tipici:

  • crepe dovute a difetti costruttivi → vizio coperto;
  • infiltrazioni causate da mancata manutenzione dell’acquirente → vizio non coperto;
  • impianti non conformi già al momento della costruzione → vizio coperto.

Per questo motivo, nelle controversie immobiliari è spesso necessario ricorrere a CTU tecniche che accertino l’origine del difetto.

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