VIOLAZIONE DELLE DISTANZE: NUOVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Regolamenti edilizi comunali: violazione delle distanze e principio di prevenzione

Nella Sentenza n. 5496 del 21 luglio 2021 del Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima di 5 metri dal confine, non vietano l’operatività del principio di prevenzione. La prescrizione contenuta nelle suddette norme, non prevedendo un obbligo inderogabile di rispettare la distanza di 5 metri ma ammettendo talune deroghe, consente l’operatività del predetto principio. Peraltro, i Giudici precisano che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 del Cc. si ricava, in via interpretativa, l’esistenza del cd. principio di prevenzione.

Esso comporta che il confinante che costruisce per primo ha una triplice facoltà, potendo edificare:

  1. rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal Codice civile;
  2. sul confine;
  3. a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

​​​​​​​In questa sede rileva stabilire se tale principio possa operare anche nel caso in cui trovino applicazione fonti di diritto pubblico. ​​​​​​​Infine, i Giudici aggiungono che la portata “integrativa” dell’art. 36, del Dlgs. n. 380/2001 non si limita soltanto alle prescrizioni che impongono una distanza minima, ma “si estende all’intero impianto di regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il meccanismo della prevenzione”, aggiungendo, però, che i regolamenti locali possono eventualmente escludere l’operatività di tale meccanismo “prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza”.

Il diritto di prevenzione, riconosciuto a chi per primo edifica, si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione.

Affinché il principio della prevenzione possa essere applicato bisogna rispettare uno dei principi fondamentali per la sua operatività, ossia la dimostrazione della priorità nel tempo della costruzione.

In alternativa, se non viene dunque dimostrato l’effettivo periodo di costruzione, l’onere della prova di aver costruito per primo grava su colui che chiede l’arretramento del fabbricato altrui e quindi in tal caso su parte attrice.

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